Pronuncia 168/1982

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt 1, 9, 12 e 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 (disposizioni sulla stampa) e dell'art. 57 cod. pen. (responsabilità per reati commessi col mezzo della stampa) promossi con le ordinanze emesse dal Tribunale di Roma in data 29 ottobre 1980, 9 maggio (due ordinanze), 27 maggio, 28 aprile, 3 giugno, 8 luglio, 17 giugno (due ordinanze), 4 luglio e 24 giugno 1981, dalla Corte d'appello di Roma in data 6 luglio 1981 e dal Tribunale di Roma il 3 novembre e il 20 ottobre 1981, iscritte ai nn. 32, 558, 559, 560, 561, 606, 641, 642, 643, 644, 669, 743, 826 e 827 registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7 e 325 del 1981 e nn. 12, 26, 68 e 82 del 1982. Visti gli atti di costituzione di Zanetti Livio e Fabiani Roberto e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 1 giugno 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli; uditi gli avvocati Claudio Emeri e Adolfo Gatti per Zanetti Livio e Fabiani Roberto e l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 legge 8 febbraio 1948 n. 47 (disposizioni sulla stampa) e 57 cod. pen. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con le ordinanze di varia data iscritte ai nn. 32, 558 a 561, 606, 641 a 644, 669, 826, 827 R.O. 1981; b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'appello di Roma con ordinanza 6 luglio 1981 (n. 743 R.O. 1981). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Fri Oct 22 1982 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 168/82 A. DIFFAMAZIONE - MANCATA EQUIPARAZIONE DELLA DIFFAMAZIONE COL MEZZO RADIOTELEVISIVO ALLA DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA (MINORE ASPREZZA DELLE PENE COMMINATE NONOSTANTE L'IDENTICA CAPACITA' OFFENSIVA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C.

Non e` irrazionale la maggior severita` punitiva della diffamazione a mezzo della radiotelevisione. La stampa infatti viene anche in dottrina riguardata come mezzo di diffamazione ben piu` pericoloso di altri mezzi di pubblicita` e cio` anche nei tempi presenti, in cui si registrano sempre piu` cospicue masse di spettatori. (non fondatezza della questione di l.c. degli artt. 1, 9 e 13 L. 18 febbario 1948 n. 47 e dell'art. 57 c.p., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). Cfr. sent. n. 42/77.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 168/82 B. DIFFAMAZIONE - MANCATA EQUIPARAZIONE DELLA DIFFAMAZIONE COL MEZZO RADIOTELEVISIVO ALLA DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA (MINORE ASPREZZA DELLE PENE COMMINATE NONOSTANTE L'IDENTICA CAPACITA' OFFENSIVA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C.

Nell'area del comma terzo dell'art. 595 c.p., il regime della stampa, quale strumento di diffamazione, risulta modificato solo in ordine alla misura della pena, senza che venga ad essere toccato il regime degli altri mezzi di pubblicita`; mentre la specialita` di ciascuno degli schemi conglobati nel medesimo comma non consente di ravvisare in esso il "genus" rispetto al quale la disciplina della stampa si profili come specialita` di maggior grado. Ne` puo` ipotizzarsi la estensione di una normativa speciale ad attivita` diverse, atteso che speciali tutte - rispetto al modulo generale del comma primo dell'art. 595 c.p. - sono pur sempre le normative che disciplinano la diffamazione a mezzo stampa o per mezzo di altre forme di pubblicita` (non fondatezza della questione di l.c. degli artt. 1, 9, 13 L. 18 febbraio 1948 n. 47 e dell'art. 57 c.p. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). cfr. sent. n.42/77

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 168/82 C. DIFFAMAZIONE - MANCATA PREVISIONE NELL'ART. 31 L. 103 DEL 1975 DELLA NORMA, CONTENUTA NELL'ART. 12 L. N. 47 DEL 1948, IN CUI SI PREVEDE LA POSSIBILITA' DI INFLIGGERE UNA CONDANNA PECUNIARIA PARTICOLARE PER LA SOLA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - PRETESA VIOLAZIONE ART. 3 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C..

Se a modello di razionalita` della legge n. 47 del 1948 (Disposizioni sulla stampa) si assume la legge 103 del 1975 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), il mancato richiamo, nell'art. 31 di quest'ultima (riflettente l'emittenza privata via cavo) dell'art. 12 della suddetta legge n. 47 del 1948 (che prevede il potere di infliggere al responsabile della diffanazione a mezzo stampa la condanna, oltre che al risarcimento dei danni ex art. 185 c.p., al pagamento di una somma da determinarsi in relazione alla gravita` dell'offesa e alla diffusione della stampato) toglie alla censura di violazione dell'art. 3 Cost. (disparita` di trattamento di situazione analoghe) da parte dell'art. 12 stesso la base normativa. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art. 12 L. 18 febbraio 1948 n. 47, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Norme citate

  • legge-Art. 12

Parametri costituzionali