Pronuncia 237/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONIO DE STEFANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 9 dicembre 1972 dal pretore di Avigliano nel procedimento penale a carico di Rosiello Rocco ed altri, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973; 2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1971 dal pretore di Pesaro nel procedimento penale a carico di Candiracci Leo ed altri, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973; 3) ordinanza emessa il 17 aprile 1973 dal pretore di Viadana nel procedimento penale a carico di Favagrossa Vittoria ed altri, iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1975 il Giudice relatore Leonetto Amadei; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara: a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Viadana indicata in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 80 del 27 aprile 1972; b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 720 del codice penale, sollevate dal pretore di Pesaro e dal pretore di Avigliano, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 14, 17, 18 e 41 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONIO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Leonetto Amadei

Data deposito: Thu Oct 30 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 237/75 A. REATI E PENE - GIOCO D'AZZARDO - ESERCIZIO E PARTECIPAZIONE - COD. PEN., ART. 718 E 720 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE A DIVERSITA' DI LUOGO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 718, primo e secondo comma, e 720, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo del diverso trattamento dei cittadini che tengono o agevolano un giuoco d'azzardo o vi prendano parte in qualsiasi localita' del territorio nazionale rispetto a quei soggetti che, invece, sono autorizzati, da un complesso di norme particolari derogatorie della disciplina generale fissata dal codice penale, ad esercitare o a partecipare a tali giuochi: questione sostanzialmente identica a quella gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 80 del 1972, cui sono seguite ordinanze di conferma.

Parametri costituzionali

SENT. 237/75 B. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - NORME GENERALI E NORME DEROGATORIE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE PROSPETTABILE SOLO IN RELAZIONE ALLE SECONDE.

Nel rapporto tra norme generali e norme derogatorie, questioni di legittimita' costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, sotto l'uno o l'altro degli aspetti di cui all'art. 3 della Costituzione, possono eventualmente sorgere soltanto in ordine a queste ultime e non certamente in ordine alle prime, che dettano una disciplina comune a tutti i cittadini. Conforme: sent. n. 80 del 1972.

Parametri costituzionali

SENT. 237/75 C. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - NORME DIFFERENZIATE PER SITUAZIONI RITENUTE OBIETTIVAMENTE DIVERSE - VALUTAZIONE DELLA DIVERSITA' - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA' - LIMITE DELLA RAGIONEVOLEZZA E NON ARBITRARIETA'. REATI E PENE - GIOCO D'AZZARDO - ESERCIZIO E PARTECIPAZIONE - COD. PEN., ART. 718 E 720 (IN RELAZIONE ALL'ART. 721) - CARATTERISTICHE CHE DIFFERENZIANO IL GIOCO D'AZZARDO DA OGNI ALTRO TIPO DI GIOCO - DIVERSITA' DI CONSEGUENZE GIURIDICHE - RAGIONEVOLEZZA - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.

Nel rispetto del principio di eguaglianza, il legislatore puo' adottare norme differenziate per disciplinare situazioni ritenute obiettivamente diverse. La valutazione dei criteri in base ai quali il legislatore ha ipotizzato tale diversita' e' incensurabile nei limiti in cui la valutazione stessa risulti ragionevole e non arbitraria. Alla luce di tali principi, costantemente ribaditi dalla Corte, non e' accettabile l'affermazione che la distinzione operata, con l'art. 721 del codice penale, con il quale l'impugnato art. 718 deve porsi in correlazione, nel determinare le caratteristiche che differenzierebbero il gioco d'azzardo, facendone un reato, da ogni altro tipo di gioco, non sarebbe in regola con l'art. 3 Cost., in quanto ogni tipo di gioco presenterebbe identici aspetti di aleatorieta' e motivi di lucro. Se e' vero infatti che in ogni tipo di gioco puo' innestarsi un fine di lucro, non v'e' dubbio che l'aleatorieta' varia col variare del gioco stesso e puo' assumere una incidenza diversa, piu' o meno accentuata se non addirittura esclusiva o quasi.

Parametri costituzionali

SENT. 237/75 D. LIBERTA' DI DOMICILIO - COSTITUZIONE, ART. 14 - INTERPRETAZIONE - DIVIETO POSTO DALLA LEGGE PENALE CIRCA L'USO, SE PENALMENTE ILLECITO, DEL LUOGO ADIBITO A DOMICILIO - NON RIENTRA NELLA SFERA TUTELATA - COD. PEN., ART. 720 (GIOCO D'AZZARDO) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La tutela garantita dall'art. 14 della Costituzione non si estende a quei divieti che la legge penale puo' imporre al cittadino circa l'uso del luogo adibito a domicilio quando l'uso (nella specie gioco d'azzardo) sia penalmente illecito.

Parametri costituzionali

SENT. 237/75 E. LIBERTA' DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE - COSTITUZIONE, ARTT. 17 E 18 - LIMITI FONDATI SU ESIGENZE DI PREVENZIONE, SICUREZZA SOCIALE E GIUSTIZIA - LEGITTIMITA' - COD. PEN., ART. 720 (GIOCO D'AZZARDO) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

la liberta' sancita dall'art. 17 e il diritto consacrato nell'art. 18 della Costituzione ben possono trovare dei limiti nella esigenza di prevenzione e di sicurezza sociale e di giustizia (nella specie, riguardo al giuoco d'azzardo).

SENT. 237/75 F. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - COSTITUZIONE, ART. 41 - INTERPRETAZIONE - RAPPORTO CON IL GIOCO D'AZZARDO - COD. PEN., ART. 720 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Come la Corte ha in piu' pronunce riconosciuto, non contrastano con l'autonomia e l'iniziativa economica privata quei limiti che a queste la legge ponga in funzione dell'utilita' sociale e per impedire che possa derivarne danno alla sicurezza, alla liberta' e alla dignita' umana. Pertanto, per gli aspetti propri del gioco d'azzardo, e' da escludere che l'art. 720 cod. pen., nel punirne la partecipazione in circoli privati di qualsiasi specie, oltrepassi tali limiti.

Parametri costituzionali