Pronuncia 80/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 718, primo comma, e 720, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1969 dal pretore di Cingoli nel procedimento penale a carico di Leoni Guido ed altri, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'11 marzo 1970. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 718, primo comma, e 720, primo comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Vezio Crisafulli

Data deposito: Thu May 04 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 80/72. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - NORME GENERALI E NORME DEROGATORIE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE PROSPETTABILE SOLO IN RELAZIONE ALLE SECONDE - FATTISPECIE - GIOCO D'AZZARDO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA DIVERSITA' DI LUOGO - IMPUGNATIVA (IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST.) DI NORME GENERALI (ARTT. 718, PRIMO COMMA, E 720, PRIMO COMMA, CODICE PENALE) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Nel rapporto tra norme generali e norme derogatorie, questioni di illegittimita' costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, sotto l'uno o l'altro degli aspetti cui hanno riferimento il primo ed il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, possono eventualmente sorgere soltanto in ordine a queste ultime, e non certamente alle prime, che dettano la disciplina comune a tutti i cittadini. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., per il diverso trattamento - che si assume privo di giustificazioni oggettive - dei cittadini che tengono o agevolano un gioco d'azzardo, o vi prendono parte, in qualsiasi localita' del territorio nazionale, rispetto ai soggetti che sono autorizzati invece ad esercitare tali giochi ed a parteciparvi nei comuni di Venezia, San Remo e Campione d'Italia (in virtu', rispettivamente, del r.d.l. 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2248, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n. 3125 e del r.d.l. 2 marzo 1933, n. 201, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 505) ma facendo oggetto dell'impugnativa le norme generali - che puniscono il gioco d'azzardo - degli artt. 718, primo comma, e 720, primo comma, codice penale.

Parametri costituzionali