Pronuncia 90/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISA FULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del r.d.l. 16 luglio 1936, n. 1404, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 62; del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3125; del r.d.l. 2 marzo 1933, n. 201, convertito in legge 8 maggio 1933, n. 505; e degli artt. 718 e 720 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1972 dal pretore di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Ferrari Alfredo ed altri, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1973. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice relatore Vezio Crisafulli. Ritenuto che il pretore di Sampierdarena ha sollevato questione di legittimità costituzionale del r.d.l. 16 luglio 1936, n. 1404, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 62, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3125, e del r.d.l. 2 marzo 1933, n. 201 (erroneamente indicato come n. 202), convertito in legge 8 marzo 1933, n. 505 (erroneamente indicato come n. 205), che consentono l'organizzazione e la partecipazione al gioco d'azzardo rispettivamente nelle case da gioco di Venezia, di San Remo e di Campione d'Italia, per contrasto con gli artt. 76, 25, comma secondo, e 3 della Costituzione; nonché, in subordine alla precedente, questione altresì di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 cod. pen., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Considerato che nel giudizio a quo lo stesso pretore deve procedere a carico di alcuni imputati per i reati previsti dagli artt. 718 e 720 cod. pen., per cui soltanto queste ultime norme, e non anche le altre denunciate nell'ordinanza, sono suscettibili di trovare applicazione; che il giudizio può quindi essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata in via primaria, la quale appare perciò prima facie manifestamente irrilevante nella specie; che, relativamente agli artt. 718 e 720 cod. pen., identica questione è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 80 del 1972 e manifestamente infondata con la successiva ordinanza n. 194 del 1972, e che non vengono addotti argomenti nuovi. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile per manifesto difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale del r.d.l. 16 luglio 1936, n. 1404, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 62, che estende al Comune di Venezia le disposizioni recanti provvedimenti a favore del Comune di San Remo, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3125, recante provvedimenti a favore del Comune di San Remo, e del r.d.l. 2 maggio 1933, n. 201, convertito in legge 8 marzo 1933, n. 505, recante provvedimenti a favore del Comune di Campione d'Italia, e dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 80 del 1972 e manifestamente infondata con successiva ordinanza n. 194 del 1972. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973 FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Vezio Crisafulli

Data deposito: Tue Jun 19 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: BONIFACIO

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Massime

ORD. 90/73 A. GIUOCO D'AZZARDO - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AL GIUOCO D'AZZARDO - R.D.L. 16 LUGLIO 1936, N. 1404, R.D.L. 22 DICEMBRE 1927, N. 2448, E R.D.L. 2 MARZO 1933, N. 201 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 25, SECONDO COMMA, E 76 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

In un giudizio penale a carico di imputati per reati previsti dagli artt. 718 e 720 cod. pen., non sono suscettibili di trovare applicazione il R.D.L. 16 luglio 1936, n. 1404, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 62, che estende al Comune di Venezia le disposizioni recanti provvedimenti a favore del Comune di San Remo, il R.D.L. 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3125, recante provvedimenti a favore del Comune di San Remo, come il R.D.L. 2 marzo 1933, n. 201, convertito in legge 8 marzo 1933, n. 505, recante provvedimenti a favore del Comune di Campione d'Italia: le relative questioni di legittimita' costituzionale appaiono pertanto prima facie manifestamente irrilevanti.

Norme citate

  • regio decreto legge-Art.
  • regio decreto legge-Art.
  • legge-Art.
  • legge-Art.
  • legge-Art.
  • regio decreto legge-Art.

ORD. 90/73 B. GIUOCO D'AZZARDO - ESERCIZIO E PARTECIPAZIONE - COD. PEN., ARTT. 718 E 720 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA DIVERSITA' DI LUOGO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 718 e 720 cod. pen., gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 80 del 1972 e manifestamente infondata con successiva ordinanza n. 194 dello stesso anno.

Parametri costituzionali