Pronuncia 325/2005

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale (Violenza sessuale di gruppo), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Ravenna con ordinanza del 13 agosto 2004, iscritta al n. 960 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2004. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005. F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente Guido NEPPI MODONA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito: Tue Jul 26 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAPOTOSTI

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Massime

SENT. 325/05. REATI E PENE - DELITTO DI VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO - APPLICABILITÀ DELL’ATTENUANTE DEI “CASI DI MINORE GRAVITÀ” - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL DELITTO DI VIOLENZA SESSUALE, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale (Violenza sessuale di gruppo), nella parte in cui, a differenza di quanto dispone l'art. 609-bis, terzo comma, dello stesso codice, relativo al delitto di violenza sessuale, non prevede l'applicabilità dell'attenuante dei “casi di minore gravità”.