Pronuncia 766/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, lett. c, e terzo comma del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore commercialista), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1986 dal Tribunale di Padova sul reclamo proposto dal Procuratore della Repubblica di Padova nei confronti di Baccarin Alfredo ed altro, iscritta al n. 525 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 prima serie speciale dell'anno 1986; Visto l'atto di costituzione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo; Uditi gli avvocati Paolo Barile e Piero d'Amelio per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, primo co., lett. c, e quarto comma, del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore commercialista) nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto abbia a cessare quando venga concessa la libertà provvisoria. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988 Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito: Thu Jul 07 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 766/1988. PROFESSIONI - DOTTORI COMMERCIALISTI - MANDATO DI CATTURA A CARICO DEL PROFESSIONISTA - CONCESSIONE DELLA LIBERTA' PROVVISORIA - CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE DI DIRITTO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.P.R. 27 OTTOBRE 1953, N. 1067, ART. 39, PRIMO COMMA, LETTERA C), QUARTO COMMA; C.P. ARTT. 30, 31, 140 - COST. ART. 3, 18, 27, 39.

L'art. 140 c.p., come novellato dall'art. 124 L. 24 novembre 1981, n. 689, comporta che il giudice istruttore puo' provvisoriamente applicare l'interdizione dalla professione o dal pubblico ufficio come misura cautelare, e quindi deve tener conto degli elementi che tale misura legittimano. La concessione della liberta' provvisoria presuppone l'esistenza di una situazione che non consentirebbe al giudice di applicare provvisoriamente la pena accessoria dell'interdizione dalla professione. E' irrazionale che un provvedimento amministrativo riguardante la persona, che ha la stessa natura e si basa sulle stesse situazioni per le quali e' previsto analogo provvedimento giudiziario non offra al cittadino almeno le stesse garanzie di durata e di impugnabilita'. E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 39, primo c., lett. c) e quarto c., del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto del dottore commercialista, colpito da un mandato di cattura, venga a cessare a seguito della concessione della liberta' provvisoria, in quanto il provvedimento cautelare del fiudice istruttore non potrebbe piu' essere assunto, comunque avrebbe una durata limitata nel tempo e sarebbe impugnabile.

Norme citate