Pronuncia 78/1969
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - AVV. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 del Codice penale e degli artt. 301 e 587 del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1968 dal giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Lambrilli Alvido ed altri, iscritta al n. 36 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 20 aprile 1968. Visti gli atti di costituzione di Lambrilli Alvido e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1969 la relazione del Giudice Vezio Crisafulli; uditi l'avv. Domenico Marafioti, per Lambrilli, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 140 del Codice penale, 301 e 587 del Codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Roma del 22 febbraio 1968, in riferimento all'art. 27, comma secondo, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.
Relatore: Vezio Crisafulli
Data deposito: Fri Apr 11 1969 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: SANDULLI
Massime
SENT. 78/69 A. LEGGI - DENOMINAZIONI GIURIDICHE - NON DECISIVITA' AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA NATURA DI UN ISTITUTO - COMPITO DELL'INTERPRETE - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 140 E COD. PROC. PEN., ARTT. 301 E 587 - NON PREVEDONO PENE.
Norme citate
- codice penale-Art. 140
- codice di procedura penale 1930-Art. 587
- codice di procedura penale 1930-Art. 301
SENT. 78/69 B. PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 140, E COD. PROC. PEN., ARTT. 301 E 587 - PROVVISORIA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DEI PUBBLICI UFFICI - NATURA GIURIDICA DI PENA - ESCLUSIONE - COSTITUISCE MISURA CAUTELARE. PROCESSO PENALE - PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - MISURE DI PRESUNZIONE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - NON VIOLANO L'ART. 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 587
- codice penale-Art. 140
- codice di procedura penale 1930-Art. 301
Parametri costituzionali
SENT. 78/69 C. PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 140, E COD. PROC. PEN., ARTT. 301 E 587 - PROVVISORIA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DEI PUBBLICI UFFICI - COSTITUISCE MISURA CAUTELARE DA ADOTTARE PREVIA VALUTAZIONE DELIBATIVA DEL GIUDICE - VIOLAZIONE DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 587
- codice di procedura penale 1930-Art. 301
- codice penale-Art. 140
Parametri costituzionali
SENT. 78/69 D. PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 140, E COD. PROC. PEN., ARTT. 301 E 587 - PROVVISORIA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DEI PUBBLICI UFFICI - COSTITUISCE MISURA CAUTELARE DA ADOTTARE PREVIA VALUTAZIONE DELIBATIVA DEL GIUDICE - ISCRIZIONE NEL CASELLARIO GIUDIZIALE - CANCELLAZIONE AL SOPRAVVENIRE DELLA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - NON VIOLA LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 479, comma 5
- regio decreto-Art. 4
- regio decreto-Art. 14 LETT. F
- codice penale-Art. 140
- codice di procedura penale 1930-Art. 381, comma 2