Pronuncia 78/1969

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - AVV. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 del Codice penale e degli artt. 301 e 587 del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1968 dal giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Lambrilli Alvido ed altri, iscritta al n. 36 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 20 aprile 1968. Visti gli atti di costituzione di Lambrilli Alvido e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1969 la relazione del Giudice Vezio Crisafulli; uditi l'avv. Domenico Marafioti, per Lambrilli, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 140 del Codice penale, 301 e 587 del Codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Roma del 22 febbraio 1968, in riferimento all'art. 27, comma secondo, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Relatore: Vezio Crisafulli

Data deposito: Fri Apr 11 1969 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SANDULLI

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Massime

SENT. 78/69 A. LEGGI - DENOMINAZIONI GIURIDICHE - NON DECISIVITA' AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA NATURA DI UN ISTITUTO - COMPITO DELL'INTERPRETE - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 140 E COD. PROC. PEN., ARTT. 301 E 587 - NON PREVEDONO PENE.

La circostanza che, per brevita' e comodita' di espressione, i codici designano riassuntivamente nella rubrica dell'art. 140 C.P. e degli artt. 301 e 587 C.P.P., nonche' nel testo dello stesso art. 301 e dell'art. 485 C.P.P., i provvedimenti di cui all'art. 140 del codice penale come applicazione provvisoria di pene accessorie, avendo riguardo alle analogie strutturali di quei provvedimenti con alcune tra le pene accessorie elencate nell'art. 19 dello stesso codice, non e' da sola sufficiente a far concludere per la natura giuridica di vere e proprie pene delle misure cosi' adottate, in quanto, quali che siano le denominazioni giuridiche adoperate nei testi legislativi, la determinazione della natura di un istituto e' compito spettante all'interprete, mentre la nomenclatura legislativa puo' valere semmai come uno tra i vari elementi suscettibili di concorrere alla precisa individuazione del significato oggettivamente risultante dai testi medesimi.

Norme citate

SENT. 78/69 B. PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 140, E COD. PROC. PEN., ARTT. 301 E 587 - PROVVISORIA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DEI PUBBLICI UFFICI - NATURA GIURIDICA DI PENA - ESCLUSIONE - COSTITUISCE MISURA CAUTELARE. PROCESSO PENALE - PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - MISURE DI PRESUNZIONE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - NON VIOLANO L'ART. 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

Le finalita' cui e' preordinata la disposizione dell'art. 140 del codice penale ed i caratteri che contrassegnano le misure di esso previste fanno concludere che si tratta di misure cautelari, e non di sanzioni penali irrogate prima del giudizio e quasi anticipandone i risultati: tali misure, applicabili dal giudice istruttore, sono piuttosto assimilabili, da questo punto di vista, alle misure di prevenzione, rispetto alle quali la Corte costituzionale ha gia' avuto occasione di affermare con le sentenze 4 marzo 1964, n. 23, e 8 febbraio 1962, n. 6, che non vi e' contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, anche se si tratta di misure restrittive della liberta' personale.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 78/69 C. PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 140, E COD. PROC. PEN., ARTT. 301 E 587 - PROVVISORIA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DEI PUBBLICI UFFICI - COSTITUISCE MISURA CAUTELARE DA ADOTTARE PREVIA VALUTAZIONE DELIBATIVA DEL GIUDICE - VIOLAZIONE DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Se il giudice, prima di procedere all'applicazione di una delle misure di cui all'art. 140 del codice penale, deve sommariamente valutare, tra l'altro, il fumus boni juris dell'accusa, com'e' appunto prescritto dallo stesso art. 140 e com'e' regola generale nel nostro ordinamento processuale per qualsiasi specie di provvedimenti cautelari, una tale valutazione, che rappresenta comunque una garanzia per l'imputato e che non differisce qualitativamente da quelle previste negli artt. 252 e 374 del cod. proc. pen. ai fini della emissione di ordini o mandati nonche' del rinvio a giudizio, non viola la presunzione di non colpevolezza enunciata nel secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, per il suo carattere meramente delibativo e perche' destinata comunque ad esaurirsi in quel momento. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 140 C.P., 301 e 587 del C.P.P., sollevata in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 78/69 D. PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 140, E COD. PROC. PEN., ARTT. 301 E 587 - PROVVISORIA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DEI PUBBLICI UFFICI - COSTITUISCE MISURA CAUTELARE DA ADOTTARE PREVIA VALUTAZIONE DELIBATIVA DEL GIUDICE - ISCRIZIONE NEL CASELLARIO GIUDIZIALE - CANCELLAZIONE AL SOPRAVVENIRE DELLA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - NON VIOLA LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La iscrizione nel casellario giudiziale delle misure di cui all'art. 140 C.P. presenta, cosi' come e' disposto dall'art. 587, ultimo comma del C.P.P., carattere e finalita' cautelari, realizzando una forma di pubblicita' necessaria per una piu' efficace tutela degli interessi che lo stesso art. 140 tende a proteggere, e non e' incompatibile con la presunzione di non colpevolezza fissata dall'art. 27 Cost., in quanto delle misure provvisoriamente adottate non rimane traccia nel casellario dopo che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento, come si evince dagli artt. 381, comma secondo, e 479, comma quinto, del C.P.P., nonche' dal combinato disposto degli artt. 4 e 14, lett. f, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente norme regolamentari per il servizio del casellario giudiziale.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 479, comma 5
  • regio decreto-Art. 4
  • regio decreto-Art. 14 LETT. F
  • codice penale-Art. 140
  • codice di procedura penale 1930-Art. 381, comma 2

Parametri costituzionali