Pronuncia 91/1971

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1969 dal giudice istruttore del tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Porta Gianfranco ed altri, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 16 aprile 1969; 2) ordinanza emessa il 28 novembre 1969 dalla Corte d'assise di Torino nel procedimento penale a carico di Marasso Giuseppe, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970. Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1971 il Giudice relatore Vezio Crisafulli

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Lucca di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 104, primo comma, della Costituzione e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 22 del 16 aprile 1959; b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 313, terzo comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza della Corte d'assise di Torino di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1971 GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Vezio Crisafulli

Data deposito: Thu Apr 29 1971 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 91/71 A. AZIONE PENALE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA: AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE PER I REATI DI VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - NON VIOLA L'ART. 104 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, terzo comma, cod. pen., in riferimento all'art. 104, primo comma, della Costituzione, deve dichiararsi manifestamente infondata, essendo gia' stata dichiarata non fondata con la sent. 22 del 1959 e non essendo stati addotti motivi nuovi, ne' ravvisandosi ragioni che possano indurre a diversa decisione.

Parametri costituzionali

SENT. 91/71 B. AZIONE PENALE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA - RIFERIMENTO ALLA NATURA OGGETTIVA DEI REATI E NON ALLE QUALITA' PERSONALI DEGLI IMPUTATI - INTERPRETAZIONE NEL SENSO DELLA DISCREZIONALE DIVISIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE NELL'IPOTESI DI CONCORSO DI PIU' PERSONE NEL MEDESIMO FATTO-REATO - ESCLUSIONE - CONTRADDITTORIETA' CON LA RATIO DELL'ISTITUTO.

L'interpretazione della disposizione di cui all'art. 313, terzo comma, cod. pen., secondo la quale nell'ipotesi di concorso di piu' persone nel medesimo fatto-reato l'autorizzazione a procedere possa essere concessa nei confronti di un imputato e negata per contro nei confronti di un altro, in base ad una illimitata facolta' di scelta da parte del Ministro della giustizia, si rivela in contraddizione con la ragione d'essere dell'istituto: tale disposizione prescrivendo la necessita' di autorizzazione a procedere in considerazione della natura oggettiva dei reati ivi contemplati e non in considerazione delle qualita' personali degli imputati (cfr. gia' la sent. n. 22 del 1959).

Parametri costituzionali

SENT. 91/71 C. AZIONE PENALE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE EX ART. 313, TERZO COMMA, DEL COD. PENALE - INDIVISIBILITA' STABILITA CON RIGUARDO AL FATTO-REATO - CONFORMITA' AI PRINCIPI PUR IN MANCANZA DI DISPOSIZIONE ESPRESSA.

L'indivisibilita' dell'autorizzazione a procedere, stabilita come nel caso dell'art. 313, terzo comma, cod. pen., con riguardo al fatto, e' da ritenere conforme ai principi, nulla rilevando in contrario che manchi nel codice una espressa disposizione in tal senso, quale si rinviene invece negli artt. 120, 123, 129 e 130, per la querela, la richiesta e l'istanza: giacche', in questa ultima ipotesi, a differenza che in quella precedente, la procedibilita' o la proseguibilita' dell'azione penale possono indifferentemente essere subordinate a valutazioni di ordine soggettivo, oltre che oggettivo, ed era quindi necessaria una norma che ne estendesse in ogni caso, cio' malgrado, l'efficacia ai coimputati.

Parametri costituzionali

SENT. 91/71 D. AZIONE PENALE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA - IPOTESI DI CONCORSO DI PIU' PERSONE NEL MEDESIMO FATTO-REATO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - AUTORIZZAZIONE CONCESSA NEI CONFRONTI DI UN COIMPUTATO - ESTENSIONE DI DIRITTO A TUTTI COLORO CHE HANNO COMMESSO IL FATTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, terzo comma, cod. pen., posto che nell'ipotesi di concorso di piu' persone in un medesimo tra i reati previsti da quella disposizione l'autorizzazione a procedere concessa nei confronti di un coimputato si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il fatto.

Parametri costituzionali