Pronuncia 192/2020

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 141, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come aggiunto dall'art. 53, comma 1, lettera c), della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), in relazione all'art. 162-bis del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Teramo nel procedimento penale a carico di M. S., con ordinanza del 3 luglio 2019, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2020; udito nella camera di consiglio dell'8 luglio 2020 il Giudice relatore Franco Modugno; deliberato nella camera di consiglio del 14 luglio 2020.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in relazione all'art. 162-bis del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Teramo con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2020. Il Cancelliere F.to: Roberto MILANA

Relatore: Franco Modugno

Data deposito: Fri Jul 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CARTABIA

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Massime

Processo penale - Procedimento di oblazione - Diversa qualificazione giuridica del fatto emersa nel corso del dibattimento, su iniziativa del giudice e in mancanza di una modifica formale dell'imputazione da parte del pubblico ministero - Rimessione in termini - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Teramo in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 141, comma 4- bis , del d.lgs. n. 271 del 1989, in relazione all'art. 162- bis cod. pen., nella parte in cui non prevede che l'imputato è rimesso in termini per proporre domanda di oblazione qualora nel corso del dibattimento, su iniziativa del giudice e in mancanza di una modifica formale dell'imputazione da parte del pubblico ministero, emerga la prospettiva concreta di una definizione giuridica del fatto diversa da quella contestata nell'originaria imputazione e per la quale l'oblazione non era ammissibile. La disposizione censurata, che - nell'interpretazione delle sezioni unite della Cassazione, costituente diritto vivente - preclude l'accesso all'oblazione nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice in dibattimento, ove l'imputato non abbia tempestivamente formulato la relativa richiesta contestando la correttezza della originaria qualificazione, non è incompatibile con il diritto di difesa, come riconosciuto anche dalla Corte di giustizia. Le soluzioni adottate dalla giurisprudenza costituzionale, in ordine al recupero dei riti alternativi a fronte di modifiche fattuali dell'imputazione, non sono infatti estensibili sic et simpliciter alle modifiche giuridiche, in quanto il diritto a contestare la qualificazione giuridica, particolarmente in rapporto ai riflessi sull'accessibilità al meccanismo oblativo, si traduce anche in un onere, per evitare che l'imputato rimasto inerte "lucri" uno slittamento in avanti del termine per oblare che erode, senza adeguata giustificazione, gli effetti deflattivi del rito, fino ad annullarli totalmente ove la riqualificazione venga operata dalla Corte di cassazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 14 del 2020, n. 82 del 2019, n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 139 del 2015, n. 273 del 2014, n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 530 del 1995 e n. 265 del 1994, di illegittimità costituzionale parziale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen.; sentenze n. 131 del 2019 e n. 103 del 2010) . L'istituto dell'oblazione si fonda, sia sull'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spese i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, sia sull'interesse del contravventore di evitare l'ulteriore corso del procedimento e la eventuale condanna, con tutte le conseguenze di essa. ( Precedente citato: sentenza n. 207 del 1974 ).

Norme citate

Parametri costituzionali