Pronuncia 103/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 162-bis del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Cagliari, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di E. L.d.S.S. e altro, con ordinanza del 10 dicembre 2019, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visti l'atto di costituzione di E. L.d.S.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 27 aprile 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti; uditi l'avvocato Carlo Monaldi per E. L.d.S.S. e l'avvocato dello Stato Salvatore Faraci, quest'ultimo in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021; deliberato nella camera di consiglio del 27 aprile 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 162-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cagliari, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Stefano Petitti

Data deposito: Thu May 20 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

Caricamento annuncio...

Massime

Reati e pene - Casi di estinzione del reato - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative - Possibilità, per il giudice, di determinare la misura dell'ammenda in considerazione delle condizioni economiche dell'imputato e della gravità del fatto contestato - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento e violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Omessa descrizione della fattispecie concreta con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza - Omessa ricostruzione del contesto normativo di riferimento - Richiesta di intervento additivo di carattere significativamente manipolativo - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Cagliari in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 162- bis cod. pen. che, ai fini dell'oblazione, non consente al giudice di determinare la misura dell'ammenda in considerazione delle condizioni economiche dell'imputato e della gravità del fatto contestato. L'ordinanza di rimessione difetta non solo della descrizione del fatto contestato, ma anche di ogni indicazione circa la sussistenza delle altre condizioni cui la disposizione censurata subordina l'ammissibilità dell'oblazione nel caso di reati contravvenzionali puniti alternativamente con la pena detentiva o con quella pecuniaria. È anche omessa la ricostruzione del contesto normativo entro il quale la disposizione censurata è ricompresa ed è richiesto un tipo di pronuncia che comporterebbe la necessità di rideterminare le coordinate dell'oblazione, fino al punto di invadere lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2020, n. 76 del 2019, n. 250 del 2018, n. 252 del 2012, n. 530 del 1995 e n. 207 del 1974; ordinanze n. 210 del 2020, n. 92 del 2020, n. 103 del 2019, n. 71 del 2019, n. 85 del 2018, n. 7 del 2018, n. 210 del 2017, n. 46 del 2017, n. 237 del 2016, n. 266 del 2014, n. 136 del 2013, n. 183 del 2005 e n. 462 del 1987 ).