Pronuncia 139/1980

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 556, comma terzo, cod. pen. promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1975 dal Giudice istruttore del tribunale di Trieste, nel procedimento penale a carico di Pinesich Antonio ed altra, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1980 il Giudice relatore Giulio Gionfrida; udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 556, comma terzo, cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Giulio Gionfrida

Data deposito: Wed Jul 30 1980 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 139/80. BIGAMIA - ESTINZIONE DEL REATO PER NULLITA' DEL VINCOLO - IPOTESI DEL DIVORZIO OTTENUTO ALL'ESTERO E DELIBATO IN ITALIA - MANCATA PREVISIONE - FATTISPECIE DI AZIONE PENALE IMPROCEDIBILE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Poiche` le cause di improcedibilita` dell'azione penale sono pregiudiziali rispetto alle cause di estinzione del reato, e` del tutto irrilevante una questione di legittimita` costituzionale relativa all'applicazione di una causa di estinzione del reato qualora dagli atti del giudizio a quo e dall'esposizione fattane nell'ordinanza di rinvio risulti che nel caso concreto l'azione penale e` allo stato improcedibile. Nella specie era stato impugnato l'art. 556, terzo comma, cod. pen., il quale prevede che il reato di bigamia e` estinto se il matrimonio contratto precedentemente dal bigamo e` dichiarato nullo ovvero e` annullato il secondo matrimonio per cause diverse dalla bigamia, sotto il profilo della mancata previsione di tale causa di estinzione anche per chi, avendo contratto il secondo matrimonio all'estero in data successiva alla pronuncia di divorzio dal primo, ottenga, tramite la delibazione in Italia della sentenza di divorzio straniera, la relativa annotazione della cessazione del vincolo sui registri dello stato civile. Trattandosi pero` di delitto commesso all'estero, da cittadini italiani, per il quale non era stata presentata ne` la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, ne` l'istanza della persona offesa, risultava dagli atti che l'azione era allo stato improcedibile. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 556, terzo comma, cod. pen.).

Parametri costituzionali