Pronuncia 146/2010

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 124 del codice penale promosso dal Giudice di pace di Messina nel procedimento penale a carico di C. G., con ordinanza del 7 luglio 2009, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2009. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 124 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Messina, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 14 aprile 2010. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Alessandro Criscuolo

Data deposito: Fri Apr 23 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: DE SIERVO

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Massime

Reati e pene - Termine per proporre la querela - Previsione del termine perentorio di tre mesi, anziché di novanta giorni - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Omessa descrizione della fattispecie oggetto di giudizio, con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza della questione, e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Omessa motivazione in ordine alla violazione dei parametri costituzionali invocati - Manifesta inammissibilità della questione.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 124 cod. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede il termine perentorio di tre mesi per proporre querela, anziché quello di novanta giorni, avendo il rimettente omesso sia di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale - carenza che preclude alla Corte ogni possibilità di controllo sulla rilevanza della questione e che si risolve, altresì, in difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - sia di motivare in ordine alla violazione degli invocati parametri costituzionali. Nel senso della manifesta inammissibilità delle questioni per omessa descrizione della fattispecie concreta, con conseguente preclusione della necessaria verifica, ad opera della Corte, sulla rilevanza della questione, nonché difettosa motivazione sulla non manifesta infondatezza, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 181/2009, n. 444/2008, n. 433/2008, n. 313/2008, n. 207/2008, n. 54/2008 e n. 404/2007. Per la manifesta inammissibilità delle questioni per omessa motivazione in ordine alla violazione degli invocati parametri costituzionali, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 181/2009, n. 32/2008, n. 114/2007 e n. 39/2005.