Pronuncia 51/1964

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 164 del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1963 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Spadolini Giovanni e La Valle Raniero, iscritta al n. 190 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963. Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Spadolini Giovanni e La Valle Raniero; udita nell'udienza pubblica del 13 maggio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì; uditi l'avv. Luigi Vecchi, per La Valle Raniero, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con la suindicata ordinanza, sostiene che gli artt. 164 del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale contrastino con la libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione, in quanto pongono "una esclusiva limitazione alla libertà di stampa in ordine ad atti rispetto ai quali non tutti coloro che sono concorsi a formarli sono obbligati al segreto, di guisa che la ratio legis delle norme penali medesime risiederebbe in un dovere di riservatezza non tutelato dalla Costituzione, ed anzi in contrasto con i suoi principi informatori di libertà di informazione"; che si sono costituite le parti private ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri; Considerato che l'art. 164 del Codice di procedura penale vieta la pubblicazione del contenuto di determinati atti, configurando diverse ipotesi in relazione alle varie fasi e caratteristiche del procedimento penale; che l'ordinanza di rimessione pone genericamente la questione di legittimità costituzionale per l'intero art. 164 senza precisare quali delle ipotesi in detto articolo contemplate si riferiscano all'oggetto del giudizio principale (se tutte od alcune di esse), e senza indicare quindi se la questione debba essere delimitata oppure debba investire tutte le suddette ipotesi; che ne deriva una assoluta incertezza sul punto impugnato, che deve essere eliminata dal giudice che ha proposto la questione di legittimità costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Relatore: Giuseppe Verzì

Data deposito: Tue Jun 16 1964 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: AMBROSINI

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Massime

ORD. 51/64. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN. , ART. 164, E COD. PEN., ART. 684 - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI DETERMINATI ATTI RELATIVI ALLE VARIE FASI DEL PROCEDIMENTO PENALE O PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ESSI - ASSUNTO CONTRASTO CON L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' - INCERTEZZA SULL'OGGETTO DEL GIUDIZIO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Quando l'ordinanza di rimessione pone genericamente la questione di legittimita' costituzionale, senza indicare se la questione debba essere delimitata o debba investire tutte le ipotesi configurate nella disposizione impugnata, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, sussistendo nella specie assoluta incertezza sul punto impugnato.

Norme citate

Parametri costituzionali