Pronuncia 16/1981

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULTO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GTUSEPPE FERRARI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 684 cod. pen., 164, n. 3, cod. proc. pen., 16 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni) promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1975 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Mignanego Pier Leone e Montanelli Indro, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Michele Rossano; udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 684 cod. pen., 164, n. 3, cod. proc. pen. e 16 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni) proposte dal giudice istruttore del tribunale di Milano, con l'ordinanza 8 febbraio 1975, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Michele Rossano

Data deposito: Tue Feb 10 1981 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 16/81. PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI MINORI - PROCESSO A PORTE CHIUSE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 21 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La deroga alla regola della pubblicita` del dibattimento nel corso di processo a carico di minori e` giustificata dall'esigenza - tutelata dall'art. 31, secondo comma, Cost. - di impedire che diffusione di fatti emersi nel dibattimento possa nuocere al minore per gli effetti che provoca nella formazione sociale ove si svolge la personalita` dello stesso. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 684 c.p., 164 n. 3 c.p.p. e 16 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione.

Norme citate