Pronuncia 18/1966

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 164, n. 1, del Codice di procedura penale e dell'art. 684 del Codice penale, promossi con due ordinanze emesse il 14 ottobre 1964 dal Tribunale di Bologna nei procedimenti penali a carico di Spadolini Giovanni e La Valle Raniero, iscritte ai nn. 175 e 176 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 28 novembre 1964 e n. 282 del 14 novembre 1964. Visti gli atti di costituzione di Spadolini Giovanni e di La Valle Raniero e di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 17 novembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì, uditi l'avv. Riccardo Artelli, per lo Spadofini, l'avv. Luigi Vecchi, per il La Valle, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE previa riunione dei due giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 164, n. 1, del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione con le ordinanze del Tribunale di Bologna del 14 ottobre 1964. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1966. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Relatore: Giuseppe Verzì

Data deposito: Thu Mar 10 1966 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 18/66 A. PROCEDIMENTO PENALE - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI DETERMINATI ATTI - PUBBLICAZIONE ARBITRARIA - CODICE DI PROCEDURA PENALE, ART. 164, N. 1, E CODICE PENALE, ART. 684 - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - PUNIZIONE DI "CHIUNQUE PUBBLICA", COMPRESE LE PARTI PRIVATE E I TESTIMONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 164, n. 1, del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale. E' cio' perche' l'art. 684 non fa un trattamento diverso per chi esercita l'attivita' di stampa e di divulgazione, dal momento che punisce "chiunque pubblica" atti istruttori; punisce cioe' le parti private ed i testimoni i quali facciano e concorrano a fare pubblica divulgazione a mezzo della stampa di quelle notizie istruttorie, che possono pur riferire privatamente ad altri in quanto esonerati dall'obbligo del segreto istruttorio in virtu' del disposto dell'art. 307 del Codice di procedura penale.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 18/66 B. PROCEDIMENTO PENALE - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI ATTI ISTRUTTORI - ARBITRARIA PUBBLICAZIONE DI ESSI - CODICE DI PROCEDURA PENALE, ART. 164, N. 1, E CODICE PENALE, ART. 684 - ASSICURANO LA TUTELA DEL BENE DELLA REALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA - PRETESA VIOLAZIONE DELLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO PER MEZZO DELLA STAMPA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, degli artt. 164, n. 1, del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale. E cio' perche' la liberta' di manifestazione del pensiero trova un limite nella fondamentale esigenza di tutela del bene della realizzazione della giustizia, il quale assicura l'esercizio di tutte le liberta', compresa quella di pensiero ed e' anche esso garantito in via primaria dalla Costituzione. Indubbiamente, le finalita' perseguite dalle norme sulla divulgazione a mezzo della stampa di determinati atti processuali coincidono in parte con quelle delle norme sul segreto istruttorio, ma non puo' disconoscersi la necessita' di una diversa disciplina, piu' rigorosa per la prima, in quanto essa, attuandosi con immediatezza e praticamente senza limiti di spazio, puo' apportare, nel corso delle indagini istruttorie sulla raccolta di prove e sulla ricerca della verita', effetti dannosi (gli interessi sono posti in grado di opporre elementi artificiosi e di rappresentare fatti non veri), ben piu' gravi della rivelazione fatta quasi privatamente, da persona a persona e quindi circoscritta in un campo limitato e con limitate possibilita' di danno. Ed e' ovvio che allorquando la stampa produce effetti antigiuridici, finisce col non assolvere piu' la funzione sociale, che le e' propria, di offrire cioe' al pubblico informazioni obbiettive quando queste non siano pregiudizievoli per i suindicati interessi. Le norme contenute negli artt. 164 n. 1 del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale tutelano il bene della realizzazione della giustizia anche sotto un ulteriore duplice aspetto per il quale, pertanto, non possono ritenersi in contrasto con l'art. 21 della Costituzione: a) assicurare la serenita' e la indipendenza del giudice, proteggendolo da ogni influenza esterna di stampa, che possa pregiudicare l'indirizzo delle indagini, le prime valutazioni delle risultanze e il libero convincimento; b) tutelare nella fase istruttoria la dignita' e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo, atteso che nella fase dibattimentale a tali interessi ne subentrano altri, di maggiore rilevanza, quale la esigenza della pubblicita' a garanzia di sostanziale giustizia.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 18/66 C. PROCEDIMENTO PENALE - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI DETERMINATI ATTI - PUBBLICAZIONE ARBITRARIA - COD. PROC. PEN., ART. 164, N. 1, E COD. PEN., ART. 684 - POSSIBILE CONTRASTO CON LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA EX ART. 27 COST.

Nei confronti dell'imputato la divulgazione a mezzo della stampa di notizie di atti istruttori e quindi frammentarie e ancora incerte perche' non controllate e per lo piu' lesive all'onore, puo' essere considerata in contrasto con il principio, garantito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione, della non colpevolezza fino a quando non sia intervenuta sentenza di condanna. E le altre parti ed i testimoni hanno diritto alla protezione da qualsiasi offesa alla loro dignita' e da qualsiasi reazione cui potrebbe dar luogo la immediata conoscenza del loro comportamento in istruttoria.

Norme citate

Parametri costituzionali