Pronuncia 18/1966
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 164, n. 1, del Codice di procedura penale e dell'art. 684 del Codice penale, promossi con due ordinanze emesse il 14 ottobre 1964 dal Tribunale di Bologna nei procedimenti penali a carico di Spadolini Giovanni e La Valle Raniero, iscritte ai nn. 175 e 176 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 28 novembre 1964 e n. 282 del 14 novembre 1964. Visti gli atti di costituzione di Spadolini Giovanni e di La Valle Raniero e di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 17 novembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì, uditi l'avv. Riccardo Artelli, per lo Spadofini, l'avv. Luigi Vecchi, per il La Valle, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE previa riunione dei due giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 164, n. 1, del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione con le ordinanze del Tribunale di Bologna del 14 ottobre 1964. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1966. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Relatore: Giuseppe Verzì
Data deposito: Thu Mar 10 1966 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMBROSINI
Massime
SENT. 18/66 A. PROCEDIMENTO PENALE - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI DETERMINATI ATTI - PUBBLICAZIONE ARBITRARIA - CODICE DI PROCEDURA PENALE, ART. 164, N. 1, E CODICE PENALE, ART. 684 - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - PUNIZIONE DI "CHIUNQUE PUBBLICA", COMPRESE LE PARTI PRIVATE E I TESTIMONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 164 N.1
- codice di procedura penale 1930-Art. 307
- codice penale-Art. 684
Parametri costituzionali
SENT. 18/66 B. PROCEDIMENTO PENALE - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI ATTI ISTRUTTORI - ARBITRARIA PUBBLICAZIONE DI ESSI - CODICE DI PROCEDURA PENALE, ART. 164, N. 1, E CODICE PENALE, ART. 684 - ASSICURANO LA TUTELA DEL BENE DELLA REALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA - PRETESA VIOLAZIONE DELLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO PER MEZZO DELLA STAMPA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice penale-Art. 684
- codice di procedura penale 1930-Art. 164 N.1
Parametri costituzionali
SENT. 18/66 C. PROCEDIMENTO PENALE - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI DETERMINATI ATTI - PUBBLICAZIONE ARBITRARIA - COD. PROC. PEN., ART. 164, N. 1, E COD. PEN., ART. 684 - POSSIBILE CONTRASTO CON LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA EX ART. 27 COST.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 164 N.1
- codice penale-Art. 684