Pronuncia 18/1981

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 684 cod. pen. e 164 cod. proc. pen., promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 31 maggio 1977 dal Consigliere istruttore del Tribunale di Palermo nei procedimenti penali riuniti a carico di Farkas Federico, Stabile Alberto e ignoti, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 5 ottobre 1977; 2) ordinanza emessa il 3 aprile 1978 dal Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Marchionni Pietro ed altri, iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del 27 settembre 1978. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Michele Rossano; udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 684 cod. pen. e 164 cod. proc. pen. proposte dal Consigliere istruttore aggiunto del Tribunale di Palermo, con ordinanza 31 maggio 1977, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, e dal Tribunale di Macerata, con ordinanza 3 aprile 1978, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Michele Rossano

Data deposito: Tue Feb 10 1981 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 18/81. SEGRETO ISTRUTTORIO - PUNIZIONE DELLA PUBBLICAZIONE ALEATORIA DI ATTI DI UN PROCEDIMENTO PENALE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI LIBERTA` DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La punizione della pubblicazione a mezzo della stampa di atti di un processo penale non coperto da segreto istruttorio e` giustificato dalla maggiore capacita` di divulgazione della stampa, la quale - in quanto mezzo di esercizio della liberta` di manifestazione del pensiero - e` soggetta al limite rappresentato dalla esigenza fondamentale di giustizia. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 684 cod. pen. e 164 cod. proc. pen.). - cfr. S.n. 164/1964.

Norme citate