Pronuncia 16/1978
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 75 secondo comma della Costituzione, delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione: 1. - dell'art. 1 del regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 ("Codici penali militari di pace e di guerra") limitatamente alle parole "il testo del codice militare di pace " (n. 3 reg. ref.); 2. - del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022: "Ordinamento giudiziario militare" (n. 4 reg. ref.); 3. - della legge 2 maggio 1974, n. 195 "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici" (n.5 reg. ref.); 4. - dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, che dispone "l'esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929" limitatamente al contenuto degli artt. 1, 10, 17 e 23 dell'allegato Trattato e all'intero contenuto dell'allegato Concordato (n. 6 reg. ref.); 5. - degli artt. 1, 2, 3, 3-bis della legge 14 febbraio 1904, n. 36: "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati" e successive modificazioni (n. 7 reg. ref.); 6. - degli artt. 17 primo comma, limitatamente alle parole: "2) l'ergastolo"; 53 primo comma, limitatamente alle parole: "o di vincere una resistenza all'autorità"; 57, 57-bis, 203, 204 secondo comma, limitatamente alle parole: "nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge"; 205 primo comma, limitatamente alle parole: "o di proscioglimento" e secondo comma (possono essere ordinate con provvedimento successivo: 1) nel caso di condanna, durante la esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena; 2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza; 3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge); 206, 222, 223, 224, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 256, 261, 262, 265, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 278, 279, 290, 290-bis, 291, 292, 292-bis, 293, 297, 299, 302, 303, 304, 305, 312, 327, 330, 332, 333, 340, 341, 342, 343, 344, 352, 402, 403, 404, 405, 406, 414 terzo comma (Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti); 415, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 527, 528, 529, 565, 571 secondo comma, limitatamente alle parole: "ridotte ad un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni"; 578, 587, 592, 596-bis, 603, 633 secondo comma (Le pene si applicano congiuntamente, e si procede di ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi); 654, 655, 656, 657, 661, 662, 663, 663-bis, 666, 668, 724, 725 e 726 del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni (n. 8 reg. ref.); 7. - della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", ad eccezione dell'art. 5 (sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533) (n. 9 reg. ref.); 8. - degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 primo comma, limitatamente alle parole: "alla Commissione inquirente o"; 12 limitatamente alle parole: "il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente"; 13, 14 primo comma, limitatamente alle parole: "la Commissione inquirente o"; 16 primo comma, limitatamente alle parole: "la Commissione inquirente o" della legge 25 gennaio 1962, n. 20: "Norme sui procedimenti e giudizi di accusa" (n. 10 reg. ref.). Uditi nella camera di consiglio del 17 gennaio 1978 l'avv. Mauro Mellini, per i Comitati promotori dei referendum, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri; udito il Giudice relatore Livio Paladin.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le richieste di referendum: a) per l'abrogazione dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 - sull'esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 - limitatamente al contenuto degli artt. 1, 10, 17 e 23 del Trattato e all'intero contenuto del Concordato; b) per l'abrogazione di 97 articoli del codice penale approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni, nei termini indicati in epigrafe; c) per l'abrogazione dell'art. 1 del r.d. 20 febbraio 1941, n. 303 ("Codici penali militari di pace e di guerra"), limitatamente alle parole "il testo del codice (penale) militare di pace"; d) per l'abrogazione del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 ("ordinamento giudiziario militare"); 2) dichiara ammissibili le richieste di referendum: a) per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", ad eccezione dell'art. 5 (sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533), secondo il quesito modificato dall'Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza 6 dicembre 1977; b) per l'abrogazione di 12 articoli della legge 25 gennaio 1962, n. 20 ("Norme sui procedimenti e giudizi di accusa"), nei termini indicati in epigrafe; c) per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195 ("Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"); d) per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 3-bis della legge 14 febbraio 1904, n. 36 ("Legge sui manicomi e sugli alienati"), e successive modificazioni. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 febbraio 1978. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Livio Paladin
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: ROSSI
Massime
SENT. 16/78 A. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - PROCEDIMENTO - COMPITI RISPETTIVAMENTE ATTRIBUITI ALL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM E ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
SENT. 16/78 B. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA - CAUSE DI INAMMISSIBILITA' - CARATTERE NON TASSATIVO DELLA ELENCAZIONE DI CUI ALL'ART. 75 COST. - NECESSITA' DI INTERPRETARE LA NORMA IN SENSO LOGICO-SISTEMATICO - SUSSISTENZA E INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI CAUSE INESPRESSE DI INAMMISSIBILITA' - POTERE DELLA CORTE DI CONSIDERARLE.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 75
- legge costituzionale-Art. 2
SENT. 16/78 C. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - IMPOSSIBILITA' DI RICORRERVI RIGUARDO ALLE LEGGI COSTITUZIONALI - ARGOMENTI TRATTI DALLA PREVISIONE, IN COSTITUZIONE, DI UN REFERENDUM APPROVATIVO E DAL PRINCIPIO DELLA COSTITUZIONE RIGIDA.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 75
- legge costituzionale-Art. 2
- Costituzione-Art. 138
SENT. 16/78 D. REVISIONE COSTITUZIONALE - ITER PROCEDIMENTALE - DISCIPLINA - LACUNE - POSSIBILITA' DI COLMARLE CON LE NORME DELLA COSTITUZIONE RELATIVE ALLA FUNZIONE LEGISLATIVA ORDINARIA MA NON CON QUELLE ATTINENTI AL REFERENDUM ABROGATIVO.
Parametri costituzionali
SENT. 16/78 E. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA' - ESPLICITA ESCLUSIONE DEI REFERENDUM INCIDENTI SULLA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI - FONDAMENTO - CONSEGUENTE ESCLUSIONE, IN VIA INTERPRETATIVA, DEI REFERENDUM INCIDENTI SULLE LEGGI DI ESECUZIONE DEI TRATTATI STESSI.
Parametri costituzionali
SENT. 16/78 F. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - OGGETTO DELLA RICHIESTA - NORME PER LA ESECUZIONE DEI PATTI LATERANENSI - POSIZIONE E FUNZIONE DELL'ATTO NELLA GERARCHIA DELLE FONTI - LIMITI ALLA ABROGABILITA' DESUMIBILI DAGLI ARTT. 7 E 138 DELLA COSTITUZIONE - ESTENSIONE DELLA "COPERTURA COSTITUZIONALE" DAI PATTI ALLA LEGGE ORDINARIA EMANATA PER LA LORO ESECUZIONE - STRETTO COLLEGAMENTO DI QUEST'ULTIMA CON LE LEGGI DI AUTORIZZAZIONE ESPRESSAMENTE ESCLUSE DALLA CONSULTAZIONE POPOLARE - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Norme citate
- legge-Art. 1
Parametri costituzionali
SENT. 16/78 G. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - OGGETTO DELLA RICHIESTA - DISPOSIZIONI (97) DEL CODICE PENALE - ETEROGENEITA' DI CONTENUTO NON RICONDUCIBILE AD UNA MATRICE RAZIONALMENTE UNITARIA - DIFETTO DEI REQUISITI DI SEMPLICITA' E CHIAREZZA DELLA DOMANDA, INERENTI ALLA FUNZIONE DEL REFERENDUM - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 16/78 H. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - OGGETTO DELLA RICHIESTA - INTERO CODICE PENALE MILITARE DI PACE - ETEROGENEITA' DEL SUO CONTENUTO E DIVERSITA' DI RAPPORTI DELLE SUE DISPOSIZIONI CON LA COSTITUZIONE - SUSSISTENZA, NELL'ATTO, DI NORME A CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE VINCOLATO - MANCANZA DI UN POTERE DELLA CORTE DI SCINDERE O DI RIDEFINIRE I QUESITI REFERENDARI - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Norme citate
- regio decreto-Art.
Parametri costituzionali
SENT. 16/78 I. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - OGGETTO DELLA RICHIESTA - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE - SOSTANZIALE UNITARIETA' DELLA MATERIA CON QUELLA DISCIPLINATA DAL COD. PEN. MIL. DI PACE - FINALITA' DELLA RICHIESTA - SOPPRESSIONE (TRAMITE L'ABROGAZIONE DI NORME A CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE VINCOLTATO) DELL'INTERA GIURISDIZIONE MILITARE - INAMMISSIBILITA'.
Norme citate
- regio decreto-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 103
- Costituzione-Art.
SENT. 16/78 L. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - OGGETTO DELLA RICHIESTA - DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO - VARIETA' DEL LORO CONTENUTO, NON ECCEDENTE LE PREVISIONI DELLA COSTITUZIONE - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Norme citate
- legge-Art.