Pronuncia 286/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 423, primo comma, 428, primo comma, e 449, primo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 13 marzo 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Coianiz Giovanni ed altro, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 30 agosto 1972; 2) ordinanza emessa l'11 giugno 1973 dal tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Sammicheli Franco, iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10 ottobre 1973. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 428, primo comma, e 423, primo comma, del codice penale, in relazione all'art. 449, primo comma, dello stesso codice, sollevate con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Enzo Capolozza

Data deposito: Fri Dec 27 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 286/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COD. PEN., ARTT. 428, PRIMO COMMA, E 423, PRIMO COMMA, IN RELAZIONE ALL'ART. 449, PRIMO COMMA - NAUFRAGIO DI NAVE PROPRIA E DI NAVE ALTRUI - ELEMENTO MATERIALE DEI DUE DELITTI - IDENTITA' SIA NELLE IPOTESI DOLOSE CHE IN QUELLE COLPOSE - SUSSISTENZA DELLA RILEVANZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Se ed in quanto, alla stregua dell'interpretazione data dal giudice a quo (in conformita' a quella della giurisprudenza), l'elemento materiale del delitto di naufragio non differisca nell'ipotesi dolosa e nell'ipotesi colposa, vale a dire, ammesso che, nell'ipotesi colposa gli elementi costitutivi o integrativi restino immutati (per il non proprietario e per il proprietario) e ripetano il fac-simile della corrispondente ipotesi dolosa, risulta manifesta la fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 428, primo comma, c.p., richiamato dall'art. 449, nella parte in cui, a differenza del reato di naufragio di nave altrui, che sia accertato l'insorgere di un pericolo concreto e reale per la pubblica incolumita'. E' pertanto infondata l'eccezione di inammissibilita', per irrilevanza della questione, avanzata sotto il profilo che, davanti al giudice a quo, nella partecipazione a delitto colposo l'unicita' dell'evento non avrebbe potuto dar luogo, per l'unicita' del reato, ad imputazioni differenti a carico dei due imputati.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23

SENT. 286/74 B. REATI E PENE - NAUFRAGIO E INCENDIO - IPOTESI COLPOSA - COD. PEN., ARTT. 428, PRIMO COMMA, E 423, PRIMO COMMA, IN RELAZIONE ALL'ART. 449, PRIMO COMMA - IMPOSSIBILITA' PER IL NON PROPRIETARIO DI PROVARE LA MANCANZA DI PERICOLO CONCRETO PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DIFFERENTE TRATTAMENTO RISPETTO AL PROPRIETARIO - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La garanzia costituzionale della difesa e' riconosciuta dall'art. 24 Cost. entro i confini della configurazione della situazione giuridica di diritto sostanziale. Se a colui che cagiona l'incendio o il naufragio - allorche' si tratti di cosa altrui - non e' consentito di provare la mancanza di pericolo concreto per l'incolumita' pubblica, cio' non dipende da una limitazione di carattere processuale; bensi' dal fatto che la ricorrenza di un pericolo concreto non costituisce un elemento delle fattispecie penali previste dagli artt. 423, primo comma, e 428, primo comma, c.p., mentre qualora si tratti di cosa altrui, il verificarsi di un pericolo concreto rientra nella configurazione della corrispondente fattispecie. Ne consegue che il relativo profilo confluisce nell'ambito dell'art. 3 Cost., anch'esso richiamato dal giudice a quo. Orbene, tenendo anche conto che per la sussistenza dei reati di naufragio e di incendio di cosa aliena e' necessario un evento che possa qualificarsi, appunto, naufragio od incendio, cioe' un evento potenzialmente idoneo a creare la situazione di pericolo per la pubblica incolumita', il diritto vivente finisce se non con l'identificare, certo col ravvicinare le fattispecie - di cui si assume la disparita' - di un naufragio o di un incendio posti in essere su cosa altrui oppure su cosa propria. Non ricorre, comunque, la violazione dell'art. 3 Cost., rientrando la disciplina differenziata in una non irrazionale scelta legislativa.

SENT. 286/74 C. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - GARANZIA RICONOSCIUTA ENTRO I CONFINI DELLA CONFIGURAZIONE DELLA SITUAZIONE GIURIDICA DI DIRITTO SOSTANZIALE.

La garanzia costituzionale della difesa e' riconosciuta entro i confini della configurazione della situazione giuridica di diritto sostanziale.

Parametri costituzionali