Pronuncia 287/2011

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314, secondo comma, del codice penale, promosso dal Tribunale di Nola nel procedimento penale a carico di B. C. con ordinanza del 4 novembre 2010, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2011. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, secondo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Nola, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2011. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI

Relatore: Giorgio Lattanzi

Data deposito: Fri Nov 04 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: QUARANTA

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Massime

Reati e pene - Peculato d'uso - Disciplina - Omessa estensione all'ipotesi della mancata restituzione, per caso fortuito o forza maggiore, della cosa oggetto di appropriazione - Asserita violazione del principio della personalità della responsabilità penale - Difetto di rilevanza - Praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base del dubbio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 27, primo comma, Cost., dell'art. 314, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non estende la disciplina del peculato d'uso alle ipotesi in cui la mancata restituzione della cosa, oggetto di appropriazione, sia dovuta solo a caso fortuito o forza maggiore, sottoponendola così al più grave regime del peculato. Il giudice a quo avrebbe dovuto verificare se, anche rispetto al peculato, l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - che sanziona come illecito amministrativo la condotta di colui che circola abusivamente con l'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo - possa essere considerato speciale, con la conseguenza che solamente questa disposizione dovrebbe trovare applicazione nel caso concreto. La mancata verifica preliminare - da parte del giudice a quo, nell'esercizio del potere ermeneutico riconosciutogli dalla legge - della praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base del dubbio di costituzionalità prospettato, e tale da renderlo irrilevante nella specie, comporta l'inammissibilità della questione sollevata. - Sulla inammissibilità della questione conseguente alla mancata sperimentazione di soluzione interpretativa diversa da quella posta a base del dubbio di costituzionalità prospettato e tale da renderlo irrilevante, v., ex plurimis , le citate: sentenza n. 192 del 2007; ordinanze n. 110 del 2010, n. 338 e n. 171 del 2009, n. 32 del 2007 e n. 34 del 2006.

Parametri costituzionali