Pronuncia 88/2019
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 590-quater del codice penale, inserito dall'art. 1, comma 2, della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), e dell'art. 222, commi 2 e 3-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 41 del 2016, promossi dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma e dal Tribunale ordinario di Torino, con ordinanze del 16 maggio 2017 e dell'8 giugno 2018, iscritte rispettivamente al n. 144 del registro ordinanze 2017 e al n. 139 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2017 e n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visti gli atti di costituzione di F. M. e di M. V., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella udienza pubblica del 19 febbraio 2019 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; uditi gli avvocati Massimiliano Cataldo per F. M., Riccardo Salomone per M. V. e l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 3-ter, cod. strada, sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590-quater cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma e dal Tribunale ordinario di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2019. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE
Relatore: Giovanni Amoroso
Data deposito: Wed Apr 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Circolazione stradale - Revoca della patente di guida a seguito di condanna per i delitti di omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime - Divieto di nuovo conseguimento prima di cinque anni - Denunciata violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e eguaglianza - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Norme citate
- codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 222, comma 3
Parametri costituzionali
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Indicazione di elementi sufficienti a dimostrarla - Ammissibilità delle questioni.
Norme citate
- codice penale-Art. 590 QUATER
- legge-Art. 1, comma 2
Rilevanza della questione - Applicabilità nel giudizio a quo della disposizione censurata - Ammissibilità della questione.
Norme citate
- codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 222, comma 2
Thema decidendum - Ambito della questione sollevata dal rimettente - Delimitazione da parte della Corte costituzionale - Fattispecie.
Norme citate
- codice penale-Art. 590 QUATER
- legge-Art. 1, comma 2
Reati e pene - Dosimetria delle pene - Sindacato di legittimità costituzionale sulle scelte discrezionali del legislatore - Possibilità per la Corte costituzionale di emendare scelte sanzionatorie manifestamente arbitrarie o irragionevoli - Condizioni e limiti.
Parametri costituzionali
Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime - Attenuante dell'efficacia causale non esclusiva della condotta dell'imputato - Divieto di prevalenza o equivalenza sulle aggravanti della guida in stato di ebbrezza alcolica (per l'omicidio) e di attraversamento di un'intersezione con il semaforo rosso (per le lesioni) - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della pena e della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- codice penale-Art. 590 QUATER
- legge-Art. 1, comma 2
Parametri costituzionali
Circolazione stradale - Revoca automatica della patente di guida in caso di condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime - Possibilità per il giudice di disporre, in alternativa, la sospensione della patente, allorché non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti - Omessa previsione - Violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza e proporzionalità - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Norme citate
- codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 222, comma 2