Pronuncia 195/2023

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 590-ter del codice penale, promossi dal Tribunale ordinario di Milano, undicesima sezione penale, in composizione monocratica, con ordinanza del 22 settembre 2022, e dal Tribunale ordinario di Monza, sezione penale, in composizione monocratica, con ordinanza del 28 aprile 2023, iscritte, rispettivamente, al n. 128 del registro ordinanze 2022 e al n. 73 del registro ordinanze 2023 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2022 e n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2023. Visti l'atto di costituzione di D. F., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 2023 il Giudice relatore Luca Antonini; uditi l'avvocato Paolo Antonio Muzzi per D. F. e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590-ter del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano, undicesima sezione penale, in composizione monocratica, e dal Tribunale ordinario di Monza, sezione penale, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2023 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA

Relatore: Luca Antonini

Data deposito: Fri Oct 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SCIARRA

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Massime

Reati e pene - In genere - Principio di proporzionalità e individualizzazione della pena - Tendenziale incompatibilità con le pene fisse - Necessità di salvaguardare il "volto costituzionale" del sistema penale - Conseguente sindacato sulle scelte discrezionali del legislatore. (Classif. 210001).

Il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità nella quantificazione delle pene, ma nell’esercizio di tale funzione è tenuto a conformarsi all’indefettibile tutela di principi e diritti costituzionali. L’individualizzazione della pena, che si ottiene con la previsione di una forbice edittale rivolta a consentire al giudice di determinarla in base alle specificità della fattispecie concreta, costituisce naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d’uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale. (Precedenti: S. 40/2023 – mass. 45325; S. 50/1980 – mass. 9478).Per il principio di individualizzazione della pena, in via di principio previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il volto costituzionale del sistema penale, risultando ‘indiziate’ di illegittimità costituzionale. Il relativo dubbio potrà essere superato, caso per caso, solo a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente ‘proporzionata’ rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. Occorre quindi che, a seguito di uno scrutinio di proporzionalità della peculiare struttura della fattispecie, emerga che la pena fissa viene a considerare adeguatamente una gamma di comportamenti accumunati da un contenuto di offensività e da un disvalore soggettivo sostanzialmente analoghi. (Precedenti: S. 194/2023 – mass. 45810; S. 266/2022 – mass. 45250; S. 222/2018 – mass. 40937; S. 50/1980 – mass. 9478).

Reati e pene - In genere - Lesioni stradali gravi aggravate dalla fuga del conducente - Previsione di una pena minima di tre anni di reclusione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di personalità della responsabilità penale e di finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210001).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Milano, undicesima sez. penale, in composizione monocratica, e dal Tribunale di Monza, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., dell’art. 590-ter, cod. pen., nella parte in cui, per le lesioni personali stradali gravi di cui all’art. 590-bis, primo comma, cod. pen., aggravate dalla fuga del conducente, stabilisce che la pena comunque non può essere inferiore a tre anni di reclusione, portando il giudice, nella prospettiva dei rimettenti, a irrogare una pena invariabilmente fissa. La disposizione censurata assegna alla fuga dal luogo dell’incidente un disvalore intrinseco, per la sua natura dolosa e per essere dettata unicamente dall’intento del soggetto di conseguire la propria impunità: con il risultato che lo iato nella struttura della sanzione, pur elevato, non può ritenersi sproporzionato o sconfinante nell’ambito della manifesta irragionevolezza. L’inasprimento sanzionatorio trova giustificazione sia in termini sistematici, nel quadro del complessivo intervento realizzato dalla riforma introdotta con la legge n. 41 del 2016, sia tenendo conto di un elemento di omogeneità tra le norme che comminano una sanzione minima per determinate condotte, ravvisabile nella necessità che gli esiti definitivi dell’incidente assumano, almeno, la consistenza di lesioni gravi. Né è preclusa al giudice la possibilità di applicare l’apparato di circostanze attenuanti che possono meglio descrivere la concreta vicenda oggetto del giudizio penale: quella comune di aver riparato il danno, le attenuanti generiche, nonché quella prevista dal settimo comma dell’art. 590-bis cod. pen., introdotta nel 2016 proprio per moderare il notevole maggior rigore della risposta sanzionatoria, consentendo al giudice di orientarsi in una direzione, in potenza, senz’altro mitigatrice. Infine, neppure risulta leso il principio di eguaglianza, perché nel loro complesso le pene astrattamente previste per le lesioni gravissime sono più severe di quella associata alle lesioni gravi, riflettendo un non irragionevole trattamento differenziato tra le due categorie di lesioni. (Precedenti: S. 185/2021 – mass. 44243; S. 212/2019 – mass. 42706; S. 112/2019 – mass. 42628-42629; S. 88/2019 – mass. 42547; S. 222/2018 – mass. 40938).