Pronuncia 248/2020
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI; Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», e dell'art. 590-bis del codice penale, promossi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Treviso con ordinanza dell'11 aprile 2019, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione quinta penale, con ordinanza del 24 maggio 2019 e dal Tribunale ordinario di Pisa con ordinanza del 12 luglio 2019, iscritte, rispettivamente, ai numeri 183 e 225 del registro ordinanze 2019 e al n. 5 del registro ordinanze 2020 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 44 e 51, prima serie speciale, dell'anno 2019 e n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visti gli atti di costituzione di B. B., di E. V. e di D. B., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 4 novembre 2020 il Giudice relatore Francesco Viganò; uditi gli avvocati Stefano Pietrobon per B. B., Guido Aldo Carlo Camera e Marco Bisceglia per E. V., Salvatore Salidu e Stefano Borsacchi per D. B. e l'avvocato dello Stato Maurizio Greco, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020; deliberato nella camera di consiglio del 4 novembre 2020.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 590-bis del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Pisa, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Treviso e dal Tribunale ordinario di Milano, sezione quinta penale, con le ordinanze indicate in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 590-bis cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Pisa, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2020. F.to: Mario Rosario MORELLI, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2020. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE
Relatore: Francesco Viganò
Data deposito: Wed Nov 25 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: MORELLI
Massime
Prospettazione della questione incidentale - Asserito eccesso di delega in minus - Rilievo attinente al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto legislativo-Art.
- codice penale-Art. 590 BIS
Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime non aggravate dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope - Inclusione tra i delitti procedibili a querela - Omessa previsione - Denunciata violazione dell'art. 24 Cost. - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.
Norme citate
Parametri costituzionali
Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime non aggravate - Inclusione tra i delitti procedibili a querela - Omessa previsione - Denunciata violazione dei criteri di delega - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza delle questioni.
Norme citate
- decreto legislativo-Art.
Parametri costituzionali
Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime non aggravate - Inclusione tra i delitti procedibili a querela - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione della riserva di legge in materia penale - Questioni ancillari ad altra dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza delle questioni.
Norme citate
- decreto legislativo-Art.