Pronuncia 341/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1993 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Giacometti Antonio, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 341, primo comma, del codice penale nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito: Mon Jul 25 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 341/94 A. REATO IN GENERE - PENA - DETERMINAZIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITE DELLA RAGIONEVOLEZZA E DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' - SUSSISTENZA - SINDACATO DA PARTE DELLA CORTE.

Alla Corte, pur non spettando rimodulare le scelte punitive effettuate dal legislatore ne' stabilire quantificazioni sanzionatorie, rimane il compito di verificare che l'uso della discrezionalita' legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza e il principio di proporzionalita' tra qualita' e quantita' della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra. - Sul limite della ragionevolezza e sul principio di proporzionalita' in ordine alla discrezionalita' legislativa in materia sanzionatoria: S. nn. 422/1993, 343/1993, 313/1990 e 409/1989. red.: F.S. rev.: S.P.

SENT. 341/94 B. OLTRAGGIO - PENA - PREVISIONE DEL MINIMO EDITTALE IN SEI MESI DI RECLUSIONE - IRRAZIONALITA', VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA', INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI INGIURIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

La previsione, da parte del legislatore del 1930, di sei mesi di reclusione come minimo della pena per il reato di oltraggio non e' consona alla tradizione liberale italiana ne' a quella europea, apparendo come il prodotto della concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini tipica di quell'epoca storica e discendente dalla matrice ideologica allora dominante, estranea alla coscienza democratica instaurata dalla Costituzione repubblicana, per la quale il rapporto tra amministrazione e societa' non e' un rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima. Pertanto la rigidita' e severita' del minimo edittale previsto per il reato di oltraggio appare il frutto di un bilanciamento ormai manifestamente irragionevole tra tutela dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale (e del buon andamento dell'amministrazione), anche nei casi di minima entita', e tutela della liberta' personale del soggetto agente, come emerge inoltre dal raffronto con la pena minima prevista per il reato di ingiuria (dodici volte inferiore), nonche' dalla situazione di disagio nei giudici e nella societa', manifestatasi con la continua rimessione della medesima questione di legittimita' costituzionale alla Corte. Conseguentemente, tenuto conto che il legislatore, nonostante i ripetuti inviti rivoltigli dalla Corte e le varie iniziative di riforma anche recenti nel senso di attenuare detto trattamento sanzionatorio minimo, non e' intervenuto ad adeguare tale disciplina ai principi costituzionali, deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, Cost. - assorbita la censura relativa all'art. 97 Cost. - dell'art. 341 cod. pen., nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei. - Sul reato di oltraggio, con inviti al legislatore a provvedere: S. nn. 109/1968, 165/1972 e 51/1980, nonche' O. nn. 323/1988 e 127/1989. red.: F.S. rev.: S.P.