Pronuncia 242/1982

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), in relazione agli artt. 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), ed all'art. 699 del codice penale (Porto abusivo di armi), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1975 dal Tribunale di Varese, nel procedimento penale a carico di Canale Remiro Bruno, iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 3 giugno 1976. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice relatore Giovanni Conso; udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, 12 e 10 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione agli artt. 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed all'art. 699 c.p., come sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Varese con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Giovanni Conso

Data deposito: Wed Dec 29 1982 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 242/82 A. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE ABUSIVA E PORTO ABUSIVO - TRASPORTO D'ARMA SU AUTOVETTURA - COSTITUISCE DELITTO DI DETENZIONE E NON PORTO ABUSIVO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO BASATA SULL'INTERPRETAZIONE OPPOSTA - RICORSO AL DIRITTO VIVENTE - INSUSSISTENZA.

Secondo il diritto vivente ricorre il delitto di detenzione abusiva d'arma (artt.14, 12 e 10 l.14 ottobre 1974, n.497) e non la contravvenzione di porto di arma comune da sparo (artt. 2 e 4 l.2 ottobre 1967, n.895, art. 699 cod.pen.), nel caso di trasporto di arma su un'autovettura. E pertanto, alla stregua della corretta interpretazione della norma resta esclusa nella fattispecie concreta la denunciata non razionale disparita` di trattamento fra porto illegale e detenzione illegale di armi, risultando, altresi`, superflua ogni ulteriore considerazione sul problema dei rapporti tra la detenzione illegale di un'arma ed il porto illegale di essa a bordo di un'autovettura, problema prospettato dal giudice a quo sulla base del preteso, assorbimento della detenzione-delitto nel porto-contravvenzione, reato che, anche a tutto concedere quanto all'assorbimento, e` da vedersi, invece, come porto-delitto.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 242/82 B. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - OGGETTO - RICORSO DELLA CORTE ALLA FATTISPECIE CONCRETA PER L'ESATTA INDIVIDUAZIONE DEI TERMINI DELLA QUESTIONE PROPOSTA.

La Corte costituzionale puo` ricorrere all'esame della fattispecie concreta (dedotta anche dal capo di imputazione) per l'esatta individuazione dei termini della questione proposta.