Pronuncia 158/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), e dell'art. 669 del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 22 gennaio e il 7 marzo 1973 dal pretore di Padova nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Sartié Raimondo e di Vacca Cosimo, iscritte ai nn. 100 e 158 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 16 maggio 1973 e n. 169 del 4 luglio 1973. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1975 il Giudice relatore Leonetto Amadei; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 del codice penale e dell'art. 46 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Leonetto Amadei

Data deposito: Thu Jun 26 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 158/75 A. INDUSTRIA E COMMERCIO - COMMERCIO AMBULANTE - LEGGE 11 GIUGNO 1971, N. 426, ART. 46 - ABROGA LA LEGGE 10 LUGLIO 1962, N. 889 - CONSEGUENTE SPEREQUAZIONE DI TRATTAMENTO PENALE TRA VENDITA ABUSIVA IN FORMA AMBULANTE E QUELLA EFFETTUATA IN ESERCIZI STABILI - GIUSTIFICAZIONE - COD. PEN., ART. 669 - VENDITA AMBULANTE SENZA LICENZA - PENA PIU' GRAVE DI QUELLA PREVISTA PER I NON AMBULANTI DALL'ART. 39 DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1971, N. 426 - FONDAMENTO NELLE PARTICOLARI CARATTERISTICHE DELLE DUE ATTIVITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La diversa disciplina delle due forme di attivita' commerciale consistenti nella vendita in esercizi stabili e nella vendita ambulante tiene conto di esigenze particolari proprie dell'una e dell'altra; nel caso di vendita in esercizi stabili il legislatore ha avuto di mira la tutela del commercio, attraverso l'intervento della pubblica autorita', ai fini di una ordinata distribuzione quantitativa e qualitativa delle merci, nell'interesse generale della produzione, del consumatore e delle stesse categorie che vi partecipano; nel caso, invece, di vendita ambulante alle esigenze di cui sopra il legislatore sovrappone l'esigenza di impedire che nella categoria si infiltrino soggetti pericolosi, con evidente possibilita' di pregiudizio per la sicurezza e la liberta' dei cittadini. Pertanto non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669 cod. pen. e dell'art. 46 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (che abroga la legge 10 luglio 1962, n. 889) i quali comminano per il reato di vendita senza licenza in esercizi stabili una pena meno grave (ammenda da lire ventimila a cinque milioni) di quella prevista per gli ambulanti (ammenda fino a lire quarantamila o arresto fino a due mesi).

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 158/75 B. LAVORO - LIBERTA' DI SCELTA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA - LIMITAZIONI POSTE DALLA LEGGE A TUTELA DI ALTRI INTERESSI E DI ALTRE ESIGENZE SOCIALI - CONTROLLO DELLE PERSONE CHE ESERCITANO I MESTIERI GIROVAGHI - LEGITTIMITA'.

Il principio delle liberta' di scegliere una attivita' di lavoro non e' leso ne' compromesso in modo tale da essere annullato per effetto di limitazioni poste dalla legge a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali, quali il controllo, per esigenze preventive di pubblica sicurezza, delle persone che esercitano i mestieri girovaghi. Pertanto, una volta riconosciuto legittimo tale controllo da parte delle autorita' amministrative (rilascio di licenza) e delle autorita' di p.s. (iscrizione nel registro), discende come conseguenza logica, la legittimita' di disposizioni penali a se' stanti nei riguardi di chi tale controllo tenda ad eludere o eluda. Cfr.: sentt. n. 32 del 1959 e n. 41 del 1971.

Norme citate

  • legge-Art.

Parametri costituzionali

SENT. 158/75 C. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - ART. 3, COST. - INTERPRETAZIONE - DISCIPLINA DIFFERENZIATA DI SITUAZIONI RITENUTE RAGIONEVOLMENTE E NON ARBITRARIAMENTE DIVERSE - LEGITTIMITA'.

Rientra nel potere discrezionale del legislatore lo stabilire discipline differenziate per regolare situazioni che egli ritiene ragionevolmente e non arbitrariamente diverse e per il perseguimento di finalita' apprezzabili costituzionalmente.

Parametri costituzionali

SENT. 158/75 D. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - VALUTAZIONE DI NATURA POLITICA DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 28).

Non spetta alla Corte costituzionale sindacare le valutazioni di natura politica del legislatore.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 28