Pronuncia 119/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 334, primo e secondo comma, del codice penale, e dell'art. 521 del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 1 dicembre 1972 e l'8 agosto 1973 dal pretore di Asti nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Pedone Anna e di Badella Giuseppa, iscritte ai nn.38 e 405 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973 e n. 314 del 5 dicembre 1973. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1975 il Giudice relatore Leonetto Amadei; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 334 del codice penale, anche per la parte in cui esso viene ricollegato all'art. 521 del codice di procedura civile, sollevata con l'ordinanza n. 38 del -1973 dal pretore di Asti, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione; b) dichiara inammissibile, nei limiti di cui alla motivazione, la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 334 del codice penale, sollevata dallo stesso pretore di Asti con l'ordinanza n. 405 del 1973, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Leonetto Amadei

Data deposito: Wed May 21 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 119/75 A. REATO IN GENERE - PENA - COD. PEN., ART. 334, SECONDO COMMA - SOTTRAZIONE E DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO DA PARTE DEL PROPRIETARIO CHE LE ABBIA IN CUSTODIA - PENA DIVERSA E PIU' GRAVE DI QUELLA PREVISTA PER IL FATTO DEL PROPRIETARIO NON CUSTODE (TERZO COMMA) - RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ASSUNTA VANIFICAZIONE DELL'EFFICACIA RIEDUCATIVA DELLA PENA (ART. 27, TERZO COMMA, COST.) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. REATO IN GENERE - PENA - COD. PEN., ART. 334, SECONDO COMMA - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO O A PIGNORAMENTO DA PARTE DEL PROPRIETARIO CHE LE ABBIA IN CUSTODIA - COLLEGAMENTO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA CON L'ART. 521 COD. PROC. CIV. (MANCATO AVVERTIMENTO AL DEBITORE DELLE CONSEGUENZE PENALI ALLE QUALI ANDREBBE INCONTRO VIOLANDO GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEL BENE ALLA SUA CUSTODIA) - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).

La diversita' delle sanzioni disposte nel secondo e nel terzo comma dell'art. 334 cod. pen. - rispettivamente per le ipotesi del proprietario che sottragga, disperda o deteriori una cosa sottoposta a sequestro o pignoramento e affidata alla sua custodia e per quella del proprietario non custode che si renda responsabile dello stesso fatto - trova valida giustificazione negli aspetti distintivi particolari esistenti fra l'una e l'altra fattispecie. Infatti, quantunque esse presentino una stessa identita' del bene giuridicamente tutelato, tuttavia variano nel contenuto specifico della condotta criminosa in relazione, quanto alla prima fattispecie, al rapporto che, a seguito dell'affidamento in custodia, viene a determinarsi tra il proprietario e la cosa sottoposta a sequestro o pignoramento, ed al quale il legislatore ha inteso dare un valore diverso, ai fini della pena, il che ben si inquadra nei limiti di quella ragionevolezza che esclude la illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 3 Cost.. Una volta riconosciuta la razionalita' della scelta operata dal legislatore col differenziare, agli effetti della pena, le due condotte antigiuridiche, viene ad essere sottratta al controllo di legittimita' l'indagine sull'efficacia rieducativa della pena, che del resto non dipende tanto dalla sua durata quanto soprattutto dal suo regime di esecuzione. Ne' sussiste violazione del diritto di difesa - prospettata osservando che l'art. 521 cod. proc. civ., cui andrebbe ricollegato l'art. 334 cod. pen., non prevede l'avvertimento al debitore da parte dell'ufficiale giudiziario procedente al sequestro o al pignoramento delle conseguenze penali alle quali andrebbe incontro violando gli obblighi correlativi all'affidamento del bene alla sua custodia - dal momento che si verte in tema di inescusabilita' dell'ignoranza della legge penale. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 24, secondo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 334, secondo comma, cod. pen., sollevata in proposito in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

SENT. 119/75 B. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - ART. 3 COST. - INTERPRETAZIONE - PARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE - SITUAZIONI DIFFERENTI PER ASPETTI DISTINTIVI PARTICOLARI - INAPPLICABILITA' DEL PRINCIPIO.

Il principio di eguaglianza e' applicabile quando vi siano omogeneita' di situazioni da regolare legislativamente e in modo unitario e coerente, non quando si tratti di situazioni che, pur derivando da basi comuni, differiscono tra loro per aspetti distintivi particolari.

Parametri costituzionali

SENT. 119/75 C. DIFESA (DIRITTO DI) - COST., ART. 24, SECONDO COMMA - INGIUSTIFICATO LIMITE LEGISLATIVO ALLA DIFESA PROCESSUALE - VIOLAZIONE DEL PRECETTO COSTITUZIONALE - AMBITO DELLA TUTELA - MOMENTI ANTERIORI AL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.

L'art. 24, secondo comma, Cost. riguarda la tutela dei diritti e, percio', se ne puo' assumere la violazione solo quando il legislatore limiti ingiustificatamente la difesa processuale. Si riferisce quindi al giudizio e alle garanzie assicurate a chi deve agire in giudizio o comunque subire un giudizio, e non si estende a considerare i momenti anteriori dai quali esso trae origine. Cfr.: sentt. n. 57 del 1962 e n. 10 del 1963.

Parametri costituzionali

SENT. 119/75 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - ERRORE NEL RIFERIRE I TERMINI DELLA QUESTIONE DERIVANTE DA ERRONEITA' NELLA CONTESTAZIONE DEL REATO ALL'IMPUTATO NEL GIUDIZIO DI MERITO - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.

Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale per il venir meno dell'esistenza in concreto di un giudizio di merito in cui assuma rilevanza, nei limiti in cui e' stata proposta, la questione stessa, allorche' il giudice a quo abbia errato nell'ordinanza di rimessione nel riferirne i termini e cio' sia dipeso da erroneita' nella contestazione del reato. (Nella specie era stata proposta - in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 334, comma primo, cod. pen., in quanto prevede per il coniuge nominato custode della cosa sottoposta a sequestro o pignoramento e che tale cosa sottragga, sopprima, distrugga, disperda o deteriori al solo scopo di favorire l'altro coniuge proprietario di essa, una pena diversa e piu' grave di quella prevista per il proprietario custode nel comma secondo dello stesso articolo; dagli atti del giudizio risultava, pero', che erroneamente all'imputata era stato contestato il reato di cui al comma primo dell'art. 334 cod. pen., invece di quello di cui al comma secondo, essendo la stessa proprietaria del bene sottoposto a pignoramento e affidatole in custodia. L'errore e' stato segnalato dallo stesso pretore dopo l'invio dell'ordinanza alla Corte).