Pronuncia 27/1961

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 121 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1960 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Zagaria Cosimo, iscritta al n. 82 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 19 novembre 1960. Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 15 febbraio 1961 la relazione del Presidente Giuseppe Cappi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta dal Pretore di Milano con l'ordinanza del 28 maggio 1960, della norma contenuta nell'art. 121 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 25 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1961. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI.

Relatore: Giuseppe Cappi

Data deposito: Sat May 27 1961 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAPPI

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Massime

SENT. 27/61. REATI E PENE - PRINCIPIO "NULLUM CRIMEN SINE LEGE" - ATTUAZIONE CONCRETA DEL PRINCIPIO NELLA LEGISLAZIONE PENALE - DESCRIZIONE SOMMARIA O ESEMPLIFICATIVA DEL REATO - COMPITO DELL'INTERPRETE. SICUREZZA PUBBLICA - MESTIERI GIROVAGHI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI DELL'AUTORITA' DI P.S. - ART. 121 T.U. LEGGI DI P.S.: ESPRESSIONE "MESTIERI ANALOGHI" - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il principio per cui nessuno puo' essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, non e' sempre attuato nella legislazione penale per mezzo di una rigorosa descrizione della fattispecie tipica prevista come reato, ma talora e' attuato con una descrizione sommaria dalla fattispecie o con l'uso di espressioni meramente indicative o estensive o esemplificative. Inserire in queste ipotesi il caso concreto nella fattispecie tipica prevista dal legislatore, sia anche questa molto ampia e di non facile delimitazione, e' sempre opera di interpretazione e non di applicazione analogica. E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sollevata per il motivo che quest'articolo adoperando l'espressione "mestieri analoghi", dopo l'indicazione specifica di alcuni mestieri girovaghi per i quali e' prescritta l'iscrizione nei registri dell'autorita' di pubblica sicurezza, postulerebbe la necessita' di un'applicazione analogica della norma a casi che non sono espressamente previsti, violando cosi' il principio della tassativita' della legge penale, sancito nell'art. 25 della Costituzione.

Norme citate

Parametri costituzionali