Pronuncia 15/1962

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 871, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1960 dal Pretore di Aosta nel procedimento penale a carico di Berthod Salomone Giuseppe, iscritta al n. 3 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 4 febbraio 1961. Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1962 la relazione del Giudice Michele Fragali; uditi l'avvocato Fortunio Palmas, per Berthod Salomone Giuseppe, e il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma primo, del decr. legisl. 5 agosto 1947, n. 871, in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1962. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Relatore: Michele Fragali

Data deposito: Mon Mar 12 1962 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAPPI

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Massime

SENT. 15/62 A. REATO IN GENERE - PENA - COST., ART.25 - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITA' DELLA NORMA PENALE - LEGALITA' DELLE PENE.

L'art. 25, secondo comma, della Costituzione affermando che nessuno puo' essere punito se non in forza di legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, non soltanto proclama il principio della irretroattivita' della norma penale, ma da' fondamento legale alla potesta' punitiva del giudice.

Parametri costituzionali

SENT. 15/62 B. REATO IN GENERE - PENA - INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA PENA - CRITERI - LEGITTIMITA'. CACCIA - PESCA - D.L.C.P.S. 5 AGOSTO 1947, N. 871, ART. 14, PRIMO COMMA - PENA PECUNIARIA PROPORZIONALE AL VALORE DEL BENE PENALMENTE TUTELATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'individualizzazione della pena da parte del giudice non puo' prescindere dalla considerazione della gravita' del reato e della personalita' del reo; donde e' nel carattere della sanzione penale che essa sia prefissata dalla legge in maniera da consentire l'adeguazione alle circostanze concrete. In applicazione di questi principi non puo' ritenersi illegittimo l'art. 14, primo comma, del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 871, perche' la pena pecuniaria da esso comminata si e' voluta rapportare alla gravita' del reato di cui e' serio indice il valore del bene che e' oggetto della tutela penale.

Norme citate

  • decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato-Art. 14, comma 1

Parametri costituzionali

SENT. 15/62 C. LEGALITA' DEI REATI E DELLE PENE - PENE PECUNIARIE - CONFORMITA' ALLA COSTITUZIONE.

La pena pecuniaria proporzionale e' da ritenere compatibile con il principio di legalita' affermato dalla Costituzione.

Parametri costituzionali

SENT. 15/62 D. REATO IN GENERE - PENA - PENE PECUNIARIE PROPORZIONALI - INDICI DEL VALORE DEL BENE PROTETTO - VALUTAZIONE CON L'AUSILIO DI ESPERTI - NON PRECLUDE AL GIUDICE LA LIBERA VALUTAZIONE DEL RISULTATO DELLE OPERAZIONI PERITALI.

La pena pecuniaria, quando sia commisurata al valore del bene che e' oggetto della tutela penale, non contrasta con i principi affermati dalla Costituzione. Il fatto che il giudice si serva di elementi e soggetti estranei per determinare il valore suddetto non e' in contrasto con le norme costituzionali poiche' la sua libera valutazione non resta in alcun modo preclusa dal risultato delle operazioni disposte. D'altro canto il valore e' un elemento certo se la lesione ha per oggetto una cosa avente un prezzo di mercato, ma non e' un estremo meno obiettivo quando la sua precisazione richiede accertamenti e valutazioni, poiche' queste risultano da richiami a fonti di cui il giudice e' tenuto a controllare la verita' e la fondatezza.

Norme citate

  • decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato-Art. 14, comma 1

Parametri costituzionali