Articolo 207-quinquies - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
((
L'IVASS puo' procedere allo scambio di informazioni con le altre autorita' di vigilanza interessate e con le altre autorita' di vigilanza conformemente alle disposizioni di cui al presente Capo.
Le informazioni ricevute nell'ambito dell'esercizio della vigilanza sul gruppo, in particolare le informazioni scambiate tra l'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate o con le altre autorita', sono sottoposte al segreto d'ufficio ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.
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