Articolo 6 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attivita' di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attivita' lavorativa;
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