Articolo 166 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
Le clausole che indicano decadenze, nullita' o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.