Articolo 254 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 252, comma 9.
L'opposizione e' disciplinata ((dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza)). ((45))
((56))
((60))
((64))
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