Articolo 116-ter - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
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il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo o la sede legale e i dati relativi all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 109 dell'intermediario;
Fatto salvo il caso in cui l'IVASS abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria dell'intermediario in relazione all'attivita' di distribuzione prospettata, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi trasmette le informazioni di cui al comma 1 all'autorita' competente dello Stato membro ospitante.
L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi comunica all'intermediario l'avvenuta ricezione delle informazioni da parte dell'autorita' competente dello Stato membro ospitante, nonche' l'accessibilita' alle disposizioni di interesse generale applicabili nello Stato membro ospitante, che l'intermediario e' tenuto a rispettare per l'esercizio dell'attivita' in tale Stato membro attraverso il sito internet dell'Autorita' competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet dell'AEAP.
L'intermediario puo' altresi' iniziare ad esercitare l'attivita' nello Stato ospitante, in assenza della comunicazione di cui al comma 3 nel termine di trenta giorni successivi alla ricezione delle informazioni di cui al comma 1.
L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, comunica all'intermediario con provvedimento motivato, il rifiuto di procedere alla comunicazione all'autorita' competente dello Stato membro ospitante.
6. L'intermediario comunica all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le modifiche intervenute rispetto alle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1, almeno 30 giorni prima della relativa attuazione. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nel termine di 30 giorni successivi alla data di ricezione delle variazioni alle informazioni di cui al comma 1, informa altresi' l'autorita' competente dello Stato membro ospitante))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.