Articolo 167 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
E' nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.
La nullita' puo' essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La pronuncia di nullita' obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
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