Articolo 59 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
sia adottata la forma di societa' per azioni costituita ai sensi dell'articolo 2325 del codice civile o di societa' europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Societa' europea;
L'IVASS nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento e' specificatamente e adeguatamente motivato ed e' comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
((2-bis. Qualora il programma di attivita' indichi che una parte rilevante dell'attivita' dell'impresa sara' esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attivita' e' potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorita' di vigilanza dello Stato membro interessato in merito))
Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 58.
L'IVASS, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e ne da' pronta comunicazione all'impresa interessata. L'impresa indica negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
L'IVASS determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'albo.
L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto, con l'indicazione:
1) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa e' autorizzata;
2) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.