Articolo 158 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
godere dei diritti civili;
Fermo il disposto dell'articolo 156, non possono esercitare l'attivita' di perito assicurativo ne' essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno.
Ai fini dell'iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacita' professionali, che sono accertate dall'((CONSAP)) tramite una prova di idoneita', consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attivita'. L'((CONSAP)) determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalita' di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.