Articolo 57 - CODICE NAVIGAZIONE
.
(Norme applicabili).
Alle zone portuali della navigazione interna si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli articoli 33 a 35; 50, 51, 54.
Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista dall'articolo 33 e per l'esclusione di zone demaniali a norma dell'articolo 35 si ha riguardo alle necessita' del pubblico servizio del porto o dell'approdo.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.