Articolo 295 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali).
Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione.
Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.
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