Articolo 665 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Trasferimento dei carati di nave).
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice della esecuzione, con decreto, trasferisce all'aggiudicatario i carati indicati nella ordinanza di vendita e ingiunge all'ufficio competente di restringere le ipoteche ai carati, che non formano oggetto di espropriazione.
Il decreto e' trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza incanto.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.