Articolo 363 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Obbligo del rimpatrio dell'arruolato).
Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore e' tenuto a provvedere al rimpatrio dell'arruolato.
Se la risoluzione del contratto e' avvenuta per colpa dell'arruolato, ovvero per malattia o lesioni, nei casi previsti nel secondo comma dell'articolo 336, l'armatore ha diritto ad essere rimborsato dall'arruolato delle spese sostenute per il suo rimpatrio.
Qualora l'armatore non provveda, il rimpatrio e' eseguito a cura dell'autorita' marittima o consolare. L'autorita' marittima emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.
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