Articolo 465 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Duplicati della polizza).
Dell'originale della polizza ricevuto per l'imbarco o della polizza di carico rilasciato al caricatore possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati.
I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell'articolo 463.
I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione della non trasferibilita', ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.