Articolo 61 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Esecuzione e manutenzione di opere portuali).
L'esecuzione e la manutenzione delle opere portuali e delle altre opere idrauliche sulle sponde dei laghi, fiumi e canali e sulle zone retrostanti, nonche' la vigilanza sulle opere stesse sono di competenza del ministero dei lavori pubblici.
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