Articolo 196 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Componenti dell'equipaggio soggetti a obblighi di leva).
I componenti dell'equipaggio soggetti a obblighi di leva o richiamati alle armi non possono essere sbarcati in paese estero senza autorizzazione della competente autorita', a meno che non vengano assunti su altra nave nazionale diretta nel Regno.
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