Articolo 149 - CODICE NAVIGAZIONE
.
(Abilitazione delle navi alla navigazione).
Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall'atto di nazionalita' e dalla licenza.
A tale effetto l'atto di nazionalita' puo' essere temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza da una licenza provvisoria.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.