Articolo 1186 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili).
Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell'autorita' concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, e' punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.
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