Articolo 1244 - CODICE NAVIGAZIONE
.
(Computo speciale di termini).
Nei procedimenti per reati previsti dal presente codice a carico di persone che si trovano in navigazione marittima o aerea, non si computa, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, il tempo che va dal giorno dell'imbarco a quello del primo approdo della nave o dell'aeromobile in un porto o in un ((aeroporto)) del Regno ovvero di localita' estera ove si trovi un'autorita' consolare.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.