Articolo 1122 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Aggravante per l'incendio, il naufragio o il disastro aviatorio).
Se un componente dell'equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile nazionali o stranieri o una persona comunque addetta ai servizi della navigazione marittima o aerea, avvalendosi delle sue funzioni, commette alcuno dei delitti previsti negli articoli 425, n. 3 e 428 del codice penale, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo.
Le pene sono aumentate da un terzo alla meta', se il fatto e' commesso dal comandante in danno della nave, del galleggiante o dell'aeromobile da lui comandati.
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