Articolo 1248 - CODICE NAVIGAZIONE
.
(Notificazioni ai passeggeri ed alle persone dell'equipaggio).
Ai fini delle notificazioni, per i passeggeri e per le persone dell'equipaggio la nave e' considerata come casa di abitazione dal momento dell'imbarco a quello dello sbarco.
Le notificazioni all'imputato, ai testimoni e alle persone offese dal reato che siano componenti dell'equipaggio o passeggeri sono fatte, quando la consegna personale non e' possibile, mediante consegna della copia al comandante.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.