Articolo 1137 - CODICE NAVIGAZIONE
(Rapina ed estorsione sul litorale del Regno da parte dell'equipaggio).
Il comandante o l'ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale del Regno commette alcuno dei fatti previsti negli articoli 628, 629 del codice penale, e' punito a norma dell'articolo 1135 del presente codice.
Si applica il secondo comma dell'articolo predetto.
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