Articolo 586 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Regolamento di competenza; incompetenza per materia).
Gli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile si applicano ai giudizi avanti i comandanti di porto.
L'incompetenza per materia del comandante di porto puo' essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
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